La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) è stata, fin dal suo nascere, oggetto di analisi quanto alla sua legittimità giuridica. In tal senso ritroviamo orientata sia la dottrina che la giurisprudenza. Quanto alla natura sostanziale delle sue mansioni i commentatori si sono spesso limitati a richiamare le disposizioni di legge e a porre l’accento sulla doverosità della trasmissione dei piani di sicurezza da parte del datore di lavoro ancora una volta per l’intervenuta presa di posizione della giurisprudenza. Poco si è detto sulla variegata e articolata serie di compiti che la legge ha demandato a questo soggetto all’interno dell’organigramma delle figure deputate a realizzare, controllare e garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell’ambiente di lavoro
Il DLgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rafforza e amplia le prerogative dei lavoratori in azienda.
In particolare, ridefinisce la figura del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza che svolgerà la propria attività in sempre più stretta relazione e con un sempre maggiore coinvolgimento dei lavoratori, sia in sede di predisposizione che in sede di aggiornamento delle misure di tutela e prevenzione.
A tal fine, il RLS “si fa in tre”: RLS Aziendale, RLS Territoriale, RLS di Sito Produttivo.
Anche se il RLST non è una novità assoluta, in quanto già previsto dalla precedente normativa, il DLgs 81/ 2008 definisce meglio questa figura.
Vera novità è invece il RLS di Sito Produttivo.
L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 47 comma 6).
RLST (Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali) – art. 48
RLS di Sito produttivo – art. 49
Il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza (RLS) art. 47
Art. 50
DIRITTI RLS