l’art. 50 stabilisce le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che sono quelle già previste dalla normativa precedente.
Novità di rilievo sono introdotte dall’art. 50 che, al comma 4, prevede che il RLS, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del Documento di Valutazione di tutti i rischi (art. 17) e, al comma 5, prevede che “I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.” e cioè del documento di valutazione dei rischi, che va allegato al contratto di appalto o di opera, che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi unico, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
Viene, poi, specificato al comma 7 dell’art. 50 che “l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione”. Sembra una specificazione superflua, ma non lo è affatto, considerata la confusione che regna sulle competenze, le figure e gli ambiti di intervento.
Pagina Iniziale
RLST (Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali) – art. 48
RLS di Sito produttivo – art. 49
Il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza (RLS) art. 47
DIRITTI RLS