Nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS è eletto, o designato, nell’ambito delle rappresentanze sindacali o dai lavoratori al loro interno, in caso di assenza delle rappresentanze stesse.
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è così stabilito:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
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RLST (Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali) – art. 48
RLS di Sito produttivo – art. 49
Art. 50
DIRITTI RLS