Visitatore N° 40716
  RLS di Sito produttivo – art. 49

L’introduzione di questa nuova figura di Rappresentanza risponde a esigenze emerse in particolari situazioni.
L’art. 49 individua i contesti lavorativi in cui si può procedere all’individuazione del RLS di sito, e cioè i porti, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, e i contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti, mediamente operanti nell’area, superiore a 500. Il RLS di sito è individuato su iniziativa dei RLS delle aziende presenti e tra i RLS stessi.
La contrattazione collettiva definisce le modalità di individuazione e le modalità secondo cui questa figura esercita le attribuzioni in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano Rappresentanti per la Sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.

Pagina Iniziale

RLST (Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali) – art. 48

Il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza (RLS) art. 47

Art. 50

DIRITTI RLS

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