“Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48” (Art. 47 comma 3).
Il RLST esercita le attribuzioni, pari a quelle del RLS aziendale, previste all’articolo 50, esclusivamente nelle aziende in cui non si è provveduto all’elezione del rappresentate interno.
Le modalità di elezione o designazione del RLTS sono individuate dagli Accordi Collettivi Nazionali, Interconfederali o di Categoria, stipulati dalle Associazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con gli stessi Accordi si definiscono anche le modalità di accesso e di preavviso cui deve attenersi il RLST per entrare nei luoghi di lavoro del comparto o del territorio a cui è assegnato.
In caso di infortunio grave il preavviso all’accesso non è richiesto e il RLST può accedere al luogo di lavoro previa segnalazione all’Organismo Paritetico di riferimento (Artigiani, Piccole Imprese…). Ove l’azienda impedisca l’accesso al RLST, questi lo comunica all’organismo paritetico o, in sua mancanza, all’organo di vigilanza territorialmente competente.
Il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza finalizzata, segnatamente, alla conoscenza dei rischi specifici riferiti ai settori in cui esercita la propria rappresentanza.Le modalità, i contenuti e la durata della formazione del RLST sono stabiliti in sede di Contrattazione Collettiva. Il percorso formativo deve avere una durata di 64 ore minime iniziali, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di designazione o elezione, e prevedere 8 ore di aggiornamento all’anno.
Un elemento di rilevante novità consiste nell’incompatibilità dello svolgimento del ruolo di RLST con qualsiasi altro ruolo sindacale operativo sancita dall’art. 48 comma 8.
Pagina Iniziale
RLS di Sito produttivo – art. 49
Il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza (RLS) art. 47
Art. 50
DIRITTI RLS