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- E' prevista con un ddl in discussione alla Camera l'abrogazione dell'obbligo da parte del datore di lavoro di dare notizia degli infortuni sul lavoro all'autorita' locale di Pubblica Sicurezza e l'introduzione dell'obbligo da parte dell'Istituto assicuratore di inviare una copia della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

E’ previsto con il ddl n. 3209-bis in discussione alla Camera dei Deputati (disegno di legge Brunetta contenente le “Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione”) l’abrogazione dell’art. 54 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 sul “Testo Unico delle disposizioni sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” con il quale viene attualmente imposto al datore di lavoro di dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, nel termine di due giorni, di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.
Con l’articolo 7 del ddl citato, inoltre, è prevista anche l’abrogazione del primo comma dell’art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965, e la sua sostituzione con una disposizione in base alla quale l’istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all’articolo 53 dello stesso decreto, deve rimettere, senza ritardo, un esemplare della denuncia alla Direzione Provinciale del lavoro, competente per territorio con riferimento al luogo dell’infortunio, per ogni caso di infortunio denunciato in conseguenza del quale un prestatore d’opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un’inabilità superiore a trenta giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all’obbligo dell’assicurazione.

L’art. 7 del ddl n. 3209-bis sulla “Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale” infatti così recita:

ART . 7.
(Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale).

“1. Al testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 54 è abrogato;

b) all’articolo 56, il primo comma è sostituito dal seguente: L’istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all’articolo 53, deve rimettere senza ritardo, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d’opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un’inabilità superiore a trenta giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all’obbligo dell’assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell’infortunio”.

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