Visitatore N° 27902
  DOMANDE FREQUENTI

Può accadere che  in una stessa area lavorativa, quali ad esempio arsenali oppure aeroporti, siano presenti più cantieri in corso, alcuni edili ed altri per lavorazioni diverse, il cui committente a volte è il datore di lavoro dell'area interessata ed a volte NON coincide con il datore di lavoro della stessa area. Come si gestisce in tali casi la sicurezza dal punto di vista delle interferenze? Ovvero cosa deve fare il datore di lavoro nella cui area sono appaltati lavori, edili e non, aventi committenti diversi? Il datore di lavoro NON committente deve, inoltre, prendere visione del PSC e del POS prima di rendere disponibile l'area interessata ai lavori edili?

 
RISPOSTA

Nei casi prospettati la prima cosa da fare è quella di individuare se i lavori da appaltare richiedono o meno la installazione di un cantiere temporaneo o mobile (cantiere edile o ad esso equiparato) per stabilire l’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Se si tratta, infatti, di un cantiere temporaneo o mobile si applicano le disposizioni generali in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il quale è stato di recente modificato ed integrato con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106 entrato in vigore il 20/8/2009, che dedica in particolare il Titolo IV specificatamente ai cantieri temporanei o mobili.
Tale Titolo IV ha, infatti, fissato i soggetti destinatari degli obblighi e gli obblighi stessi per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili nonché le regole per la loro programmazione e per la loro gestione in sicurezza. A carico del committente, in particolare, che viene definito dall'art. 89 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2009 come il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, e che viene considerato dalle norme di legge nonché dalla giurisprudenza il deus ex machina ed il perno della sicurezza nei cantieri edili, il legislatore ha posto, tra gli altri, l'obbligo della nomina di un coordinatore per la sicurezza, in possesso di determinati requisiti professionali indicati nello stesso decreto legislativo, il quale ha il compito di coordinare appunto le varie imprese esecutrici operanti nel cantiere nonché di redigere per conto del committente un piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) il quale costituisce sostanzialmente una progettazione del cantiere e con il quale vengono fissate, altresì. le regole e le procedure da attuare nell'esecuzione dello stesso. A carico delle imprese esecutrici invece il legislatore ha posto l'onere di elaborare, di ritorno, un piano operativo di dettaglio denominato piano operativo di sicurezza (POS).
Nel caso, invece, di appalti di lavori e servizi da svolgere in settori diversi dai cantieri temporanei o mobili, che secondo quanto risulta dalla formulazione del quesito possono essere svolti anche contestualmente ai cantieri edili, si applicano, invece, ai fini degli adempimenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, le disposizioni contenute nell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, riguardante appunto gli "obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione", articolo riportato nel Titolo I dello stesso decreto che contiene i principi generali.
Con quest’ultimo articolo vengono fissati degli obblighi a carico di quei datori di lavoro che commettono ed affidano dei lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi e da eseguire all'interno della propria azienda o di una sua singola unità produttiva, dove per committente è da intendersi in tal caso, generalmente, il soggetto firmatario del contratto di appalto e per datore di lavoro la persona individuata dall’azienda quale destinatario degli obblighi di tutela e garante della sicurezza nei confronti dei lavoratori che operano nell'area di esecuzione degli appalti. Tali obblighi consistono nella verifica della idoneità tecnica professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi ai quali è stato affidato l'appalto, nonché nello scambio di informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui questi vanno ad operare, nel cooperare con essi nell'attuazione delle misure di prevenzione  e protezione dai rischi, nel coordinarsi con loro e nell'elaborare un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali fra i lavoratori del committente e quelli delle ditte appaltatrici (DUVRI), documento che va allegato ad ogni contratto di appalto, pena la sua nullità, e nel quale vanno indicate le misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non è possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze (è in sostanza l'equivalente del PSC e del POS che si elaborano nell’ambito del settore dell'edilizia).
Come è facile osservare, quindi, con l'art. 26 il legislatore, con l'intenzione ovviamente di impartire disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività lavorativa analoghe a quelle per i cantieri edili, ha voluto, anche nei settori fuori dell'edilizia, affidare al committente datore di lavoro il coordinamento delle imprese appaltatrici nonché la promozione della cooperazione.
Con una modifica apportata all'art. 26 con il decreto correttivo del D. Lgs. n. 81/2008 di cui al D. Lgs. n. 106/2009, infine, il legislatore ha voluto comunque prendere in considerazione, perché richiesto da più parti, anche il caso, per la verità molto diffuso specie nella pubblica amministrazione, in cui la figura del committente appaltante non coincide con quella del datore di lavoro dell'area in cui devono svolgersi i lavori o i servizi appaltati. Con l'art. 26 comma 3-ter è stato infatti stabilito che:
"Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali". 
E' facile osservare quindi che con tale modifica è stata sostanzialmente istituita, ai fini della programmazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di collaborazione e di solidarietà fra la figura del committente che ha stipulato l'appalto e che ha avviato delle ditte appaltatrici ad operare nell'ambito di una azienda o di una sua unità produttiva e quella del datore di lavoro dell'azienda stessa presso la quale si devono svolgere i lavori, datore di lavoro che, essendo a conoscenza più direttamente dei rischi presenti nelle aree di operazione delle ditte appaltatrici, è tenuto ad informare di tali rischi coloro che vi accedono.
Sostanzialmente con il correttivo è stata introdotta una valutazione integrata dei rischi interferenziali, costituita da una di base e di tipo generale effettuata dal committente su degli elementi standard ed una integrativa fatta dal datore di lavoro dell’azienda ricevente che è indubbiamente più approfondita e più rilevante ai fini della prevenzione degli infortuni e dell’insorgere delle malattie professionali, anche essa da allegare al contratto di appalto.
Per quanto riguarda la presa visione del PSC e del POS nel caso di appalto di lavori edili il legislatore, nei casi in cui il datore di lavoro dell’azienda presso la quale è installato il cantiere per la realizzazione di un’opera edile non coincida con il committente dell’opera medesima, non ha dettato prescrizioni analoghe a quelle fornite con l’art. 26 comma 3-ter aggiunto dal D. Lgs. n. 106/2009 per quanto riguarda l’individuazione e la eliminazione dei rischi interferenziali fra le imprese esecutrici e l’area del committente ma tali rischi in realtà devono essere presi in considerazione nell’elaborazione dei PSC e dei POS dal coordinatore per la sicurezza nominato dal committente e dalle imprese esecutrici che operano in cantiere. Si ritiene opportuno, comunque, che il datore di lavoro che ospita il cantiere, quando non è anche il committente, sia portato a conoscenza del contenuto dei piani di sicurezzza medesimi ed in particolare dei rischi interferianziali che possano correre i suoi lavoratori e nei confronti dei quali lo stesso ha una posizione di garanzia in materia di salute e di sicurezza e che sia inoltre opportuno che, se ne individua la presenza, contatti ed informi sia il coordinatore, ed in mancanza il committente, che le imprese esecutrici per la risoluzione dei problemi collegati agli eventuali rischi interferenziali individuati.
(www.porreca.it)

 

Il quesito che si pone è relativo alle cosiddette “micro aziende” quali ad esempio le aziende con un solo dipendente. Vorrei sapere in particolare se anche in tali aziende  con un solo dipendente è previsto che venga nominato ugualmente il RLS considerato che in tal caso il lavoratore in questione si troverebbe a rappresentare se stesso.
Inoltre il datore di lavoro nella cui azienda non è presente un RLS e che dovrà aderire al fondo per le piccole e medie imprese di cui all’art 52 del TU, ancora in fase di definizione, in attesa della assegnazione di un RLST, può redigere un DVR senza la firma del RLS o del RLST?

RISPOSTA

La domanda se deve essere designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche nelle aziende che occupano un  solo dipendente è piuttosto ricorrente ed una risposta ad una domanda analoga è stata già data in occasione del quesito individuato con il n. 74 in questa stesa rubrica. Comunque reperita iuvant.
Intanto è necessario rammentare che l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è un diritto-dovere dei lavoratori e non certo un obbligo da parte del datore di lavoro il quale non può far altro che prendere atto delle decisioni dei suoi lavoratori a volere farsi rappresentare o meno da un lavoratore interno all’azienda.
Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 la elezione o la designazione del RLS è prevista in tutte le aziende o unità produttive e quindi anche in aziende che occupano un solo lavoratore. Essendo questi l’unico dipendente si ritiene sufficiente, per formalizzare comunque la designazione, che lo stesso esprima al suo datore di lavoro mediante una dichiarazione la volontà di assumere le funzioni e di accettare le attribuzioni che il D. Lgs. n. 81/2008 assegna alla figura del RLS. In tal caso il datore di lavoro avvierà il lavoratore alla formazione obbligatoria e comunicherà il suo nominativo all’Inail nei termini previsti dalla legge e secondo le procedure fissate dallo stesso Istituto con le proprie circolari.
In caso di assenza della volontà da parte del lavoratore di voler assumere la funzione di RLS aziendale il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 81/2008, a partecipare al Fondo previsto dall’art. 52 dello stesso decreto ed a versare un contributo in misura pari a due ore lavorative annue (art. 52 comma 2 lettera a) e ad attivare la procedura affinché le funzioni di RLS vengano svolte da un rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST) come previsto dal comma 8 dell’art 47 del D. Lgs. n. 81/2008.  
Per quanto riguarda la sottoscrizione del DVR da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si rammenta che l’art. 28 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato con il D. Lgs. n. 106/2009,  ha disposto che il datore di lavoro, in alternativa alla certificazione della data da apporre in calce al documento di valutazione dei rischi (DVR), possa fare sottoscrivere il documento medesimo “ai soli fini della prova della data” anche dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal RLS o dal RLST e dal medico competente, ove nominato, e sostanzialmente quindi da soggetti che normalmente operano per l’applicazione in azienda delle norme di sicurezza. Ciò ha fatto il legislatore per andare incontro evidentemente alle richieste formulate dai datori di lavoro i quali avevano individuato nella certificazione della data un adempimento farraginoso e di non semplice ed immediata applicazione.
La domanda che ci si pone a tal punto e però cosa fare se l’azienda non ha il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, non ha inoltre nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione in quanto il datore di lavoro ha fatto ricorso allo svolgimento diretto dei compiti di tale servizio ed ancora non ha nominato il medico competente. Da una lettura logica dell’art. 28 comma 2 emergerebbe che essendo la firma di tali figure congiunta con quella del datore di lavoro richiesta a prova della data apposta in calce al documento di valutazione dei rischi ed essendo chiaramente la finalità del legislatore quella di avere comunque un riscontro a quanto dichiarato dal datore di lavoro si deve dedurre che in mancanza di tale attestazione ricorrerebbe l’obbligo da parte dello stesso di attivare comunque tutte le procedure relative alla certificazione della data medesima.
    (www.porreca.it)

 

Quale novità ha introdotto il D. Lgs. n. 106/2009 in merito alla formazione dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione? Deve svolgere la formazione in materia di primo soccorso ed antincendio o tale obbligo si deve ritenere ancora adempiuto con la frequenza del corso delle 16 ore di cui al D. M. 16/1/1997?

      RISPOSTA

L’argomento del quesito formulato relativo alla formazione in materia sia di primo soccorso che di protezione antincendio dei datori di lavoro che hanno inteso optare per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione è stato gia oggetto di altri due quesiti, individuati con il n. 43 ed il n. 63, inseriti in questa stessa rubrica e formulati ancor prima della elaborazione del decreto correttivo del D. Lgs. n. 81/2008.
Nel rispondere a tali quesiti si aveva avuto modo di sostenere, fornendo una interpretazione che per la verità è stata anche fortemente contestata ed oggetto di polemica, l’esistenza dell’obbligo da parte di tali datori di lavoro di frequentare sia il corso di primo soccorso previsto dal Decreto del Ministero della Salute 15/7/2003 n. 388, recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, sia quello antincendio previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno 10/3/1998, contenente i “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”. Ciò in quanto si era dell’opinione che la formazione dei datori di lavoro della durata di 16 ore prevista ed effettuata ai sensi del D. M. 16/1/1997 non contenesse le richieste nozioni sia di primo soccorso che di protezione antincendio.
Il decreto correttivo ed integrativo del D. Lgs. n. 81/2008, contenuto nel D. Lgs. n. 106/2009 ed entrato in vigore il 20/8/2009, ha fornito sull’argomento dei chiarimenti. Dalla lettura dello stesso, e non si nasconde la piena soddisfazione,  si è potuto constatare che la interpretazione già fornita in occasione della risposta ai quesiti suddetti era corretta.  Infatti il decreto correttivo del D. Lgs. n. 81/2008 ha introdotto nell’art. 34 sullo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi un comma 1-bis che così recita: “Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6 (istituzione obbligatoria del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda), nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis”.  Con il comma 2-bis introdotto dallo stesso decreto correttivo, inoltre, è stato precisato che “Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis (di primo soccorso nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione) deve frequentare gli specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 (sul primo soccorso)  e 46 (sulla prevenzione incendi)”.
    (www.porreca.it)

 

 

Volevo porre un quesito in ordine alla redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) per un negozio di abbigliamento dove lavora solo la titolare e soltanto nel periodo natalizio viene assunta una ragazza a part-time. E' necessario farlo? E se no che tipo di documentazione bisogna produrre per giustificare la non redazione del DVR?

          RISPOSTA

L’obbligo della valutazione dei rischi sorge ogni qualvolta nella azienda è adibito ad attività lavorativa un lavoratore dipendente o ad esso equiparato ed a conclusione della valutazione stessa il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, deve elaborare un documento contenente tutti gli elementi previsti nei punti dalla lettera a) alla lettera f) del comma 1 dell’art. 28 dello stesso decreto e di seguito indicati:

    a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
    b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
    c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
    d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
    e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
    f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;

oltre agli elementi attestanti il rispetto delle indicazioni previste dalle specifiche disposizioni sulla valutazione dei rischi contenute nei Titoli del D. Lgs. n. 81/2008 successivi al I..
Comunque occupando l’azienda in argomento un numero di dipendenti inferiore a 10, fermo restando che va sempre effettuata la valutazione dei rischi, il datore di lavoro, non svolgendo l’azienda nel caso particolare una attività rischiosa di cui all’art. 31 comma 6 lettere a), b), c), d) e g) del D. Lgs. n. 81/2008 può avvalersi, ai sensi dell’art. 29 comma 5 dello stesso decreto, della facoltà di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. (aprile 2009)
    (www.porreca.it)

 

 Per ricoprire la funzione di rappresentante ei lavoratori per la sicurezza è necessario il possesso di un diploma di scuola media superiore? In una impresa costituita da un titolare da suo figlio e da suo nipote dipendenti dallo stesso può essere uno di questi due il RLS o esiste una incompatibilità?

RISPOSTA

A differenza delle figure del responsabile (RSPP) o dell’addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) per i quali è richiesto dall’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 almeno un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, per ricoprire la funzione di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non è necessario alcun titolo di studio ma è sufficiente solo che questi sia un lavoratore dell’azienda. Non esiste, inoltre, alcuna incompatibilità fra il RLS ed il figlio o il nipote del titolare da cui dipendono essendo richiesto che il RLS sia solo un lavoratore dell’azienda. (aprile 2009)
(www.porreca.it)

 

Sono RSPP in una realtà i cui dipendenti sono stati per la maggior parte assunti con contratti atipici. E' possibile eleggere come RLS una persona assunta con un contratto a tempo determinato oppure RLS deve essere un dipendente con contratto a tempo indeterminato?

RISPOSTA

In base all’art. 47 comma 2 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive. Alla luce di quanto indicato nel comma 3 dello stesso articolo nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48 del D. Lgs. n. 81/2008. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, invece, secondo quanto indicato nel comma 4 dell’articolo 47 medesimo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ed in assenza di tali rappresentanze, lo stesso è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
La definizione di lavoratore ai fini della applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 è riportata nell’art. 2 del citato decreto nel quale lo stesso viene individuato come una “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.   
Alla luce di quanto sopra indicato, quindi, si ritiene che le funzioni di rappresentante dei lavoratori e le attribuzioni di cui all’art. 50 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 possano essere assegnate benissimo a qualsiasi lavoratore indipendentemente dalla durata e dal tipo di contratto nonché dall’orario di lavoro effettuato. (aprile 2009)
    (www.porreca.it)

 

 

 Per aziende con meno di 15 lavoratori, il RLS può essere eletto internamente dai lavoratori oppure, nel caso in cui questi rinuncino, ci si può avvalere di un RLS Territoriale. Capita spesso di trovare aziende che vogliono effettivamente avvalersi proprio di un RLST.  Purtroppo però né a livello provinciale né a livello regionale esiste ancora questa figura. Come ci si regola in tal caso? Il ruolo rimane vacante fino a individuazione del RLST da parte degli enti competenti oppure c’è un’altra modalità da seguire? 

          RISPOSTA

L’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), prevista dall’art. 47 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 in tutte le aziende o unità produttive, è un diritto-dovere dei lavoratori e non certo un obbligo da parte dei datori di lavoro, che tra l’altro di obblighi ne ha ben tanti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro non può far altro che prendere atto delle decisioni che i suoi lavoratori hanno assunto di farsi rappresentare da un lavoratore interno all’azienda per poi comportarsi di conseguenza. Quello che, invece, può fare ed anzi, aggiungerei, che deve fare il datore di lavoro è invitare i propri lavoratori ad esprimersi in merito a tale diritto-dovere e che in ogni caso gli comunichino le loro volontà e cioè se hanno eletto o designato il loro rappresentante.
Nel caso in cui i lavoratori non hanno inteso eleggere o designare un loro rappresentante all’interno dell’azienda il D. Lgs. n. 81/2008, al comma 8 dello stesso art. 47, prevede che le funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza siano esercitate dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali o di sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nel caso di mancata elezione del RLS interno, inoltre, il datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 81/2008, a partecipare al Fondo previsto dall’art. 52 dello stesso decreto ed a versare un contributo in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero presso l'unità produttiva (art. 52 comma 2 lettera a). L’organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo provvederà poi a comunicare (art. 48 comma 6) alle singole aziende, che non hanno al loro interno il RLS ed ai lavoratori interessati, il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) il quale avrà nei confronti delle aziende gli stessi diritti dei RLS che non sono in esse presenti.
Nel caso in cui, invece, il RLS è stato eletto o designato è obbligo del datore di lavoro, dopo che gli è pervenuta da parte dei lavoratori la comunicazione in tal senso, di avviare il RLS alla formazione specifica della quale lo stesso ha diritto e prevista dall’art. 37 comma 10 del D. Lgs. n. 81/2008, secondo le modalità, la durata (almeno di 32 ore) ed i contenuti specifici riportati nel Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 16/1/1997, che rimane in vigore fin quando non verranno fornite delle precise indicazioni in merito in sede di contrattazione collettiva nazionale, così come previsto dall’art. 37 comma 11 del D. Lgs. n. 81/2008. Il legislatore ha, altresì, assegnato al datore di lavoro l’obbligo di comunicare annualmente all’Inail il nominativo del RLS, così come previsto dall’art. 18 comma 1 lettera aa) dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, obbligo sanzionato per gli inadempienti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro. Si consulti a proposito la circolare Inail n. 11 del 12/3/2009 che ha fissato delle modalità per l’effettuazione di tale comunicazione. (aprile 2009)
(www.porreca.it)

 

 

Sono un professionista del settore della sicurezza e avevo un quesito da porvi in merito al Testo Unico, precisamente riguardo alle dotazioni di primo soccorso: l'art. 45, comma 2, rinnova la vigenza del DM 388/03 in merito alle caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso (quindi l'obbligatorietà per tutte le aziende di dotarsi almeno di un pacchetto di medicazione), mentre al paragrafo 5 dell'Allegato IV (richiamato dall'art. 63) si definisce un limite dimensionale per l'obbligatorietà dei presidi sanitari. Come si deve interpretare la questione?
RISPOSTA

. Quella individuata dal lettore è una delle tante sovrapposizioni esistenti nel D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e che si riscontrano diffuse nel testo stesso, tutte giustificate dal fatto che si è voluto e dovuto, ed anche in poco tempo, assemblare in un unico testo tante disposizioni di legge provenienti anche da fonti diverse. Non si ritiene che siamo comunque davanti ad una contraddizione che pur nel Testo Unico ci sono.
Come già fatto notare dal lettore il D. Lgs. n. 81/2008 con l’articolo 45 relativo al primo soccorso ed inserito nel Titolo I, riguardante la individuazione dei principi generali e comuni, ha confermato al comma 2 quanto già indicato nell’articolo 15 del D. Lgs. n. 626/1994 e cioè che “Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”, decreto ministeriale che  essendo stato emanato in attuazione dell’art. 15 medesimo del D. Lgs. n. 626/1994 assume valore cogente.
Il D. M. n. 388/2003 ha classificato con l’articolo 1 tutte le aziende ovvero le unità produttive  in tre Gruppi individuati con le lettere A, B e C e con l’articolo 2 fa fissato per ciascuno di questi gruppi l’organizzazione di pronto soccorso obbligatoria. Esso prevede per le aziende di Gruppo A e di Gruppo B le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di    
     emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
e per le aziende di Gruppo C le seguenti attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Lo stesso D. Lgs. n. 81/2008, però,  nel Titolo II che riguarda specificatamente i luoghi di lavoro, stabilisce con l’articolo 63 che gli stessi devono essere conformi ai requisiti indicati nell’Allegato IV al D. Lgs. medesimo il quale, fra i requisiti dei luoghi di lavoro, ha stabilito nel punto 6. i presidi sanitari indispensabili per gli interventi di Primo Soccorso.
Intanto c’è da fare osservate in premessa che il citato Punto 6. nella sua articolazione è destinato specificatamente alle aziende industriali e commerciali e prende a riferimento,  per fissare gli obblighi, il numero di dipendenti, la rischiosità dell’azienda e la sua vicinanza o meno a posti pubblici permanenti di pronto soccorso ed individua, inoltre, come presidi sanitari il pacchetto di medicazione (Punto 6.4 dell’Allegato IV) , la cassetta di pronto soccorso (Punto 6.5 dell’Allegato IV) o la camera di medicazione (Punto 6.6 dell’Allegato IV). Il D. M. n. 388/2003, che come già detto si riferisce a tutte le aziende, fa riferimento invece, oltre al numero dei dipendenti, ai gruppi tariffari INAIL ed agli indici infortunistici di inabilità permanente e fra i presidi sanitari non prevede però la camera di medicazione.
Entrambe le disposizioni, prendendo le stesse a riferimento parametri diversi, sono comunque applicabili per cui discende, ad esempio ed in risposta al quesito formulato, che anche le aziende commerciali con meno di 25 dipendenti sono comunque obbligate a tenere il pacchetto di medicazione, né avrebbe avuto senso il contrario in quanto si consentirebbe ad una azienda commerciale anche di ragguardevoli dimensioni di essere sprovvista del minimo presidio sanitario quale è il pacchetto di medicazione, così come può verificarsi il caso di una azienda che al di là della classificazione di cui al D. M. n. 388/2003,  sia obbligata ad istituire una camera di medicazione  non prevista nel D.M. n. 388/2003 ma rientrante fra i presidi sanitari richiesti alle aziende indicate nel punto 6.6 dell’Allegato IV del D. Lgs. n. 81/2008.

 

Vorrei sapere se per un'impresa edile che si occupa della realizzazione di opere murarie, con 2 dipendenti, di cui solo 1 assunto a tempo indeterminato, è obbligatorio nominare l'addetto al primo soccorso e se quest'ultimo deve frequentare corso di formazione (12 ore)?

RISPOSTA

. Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 626/1994 il datore di lavoro, qualunque sia l'entità dell'azienda, il numero di dipendenti e la natura del rapporto di lavoro deve, tenendo conto della natura della attività svolta ed anche delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, prendere dei provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, sentito il medico competente ove questo è previsto. stabilendo altresì i necessari rapporti con i servizi esterni anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. Il datore di lavoro può provvedervi direttamente oppure designare uno o più lavoratori incaricati della attuazione dei provvedimenti sopraindicati.
Il numero dei lavoratori occupati interviene di fatto, assieme alla natura della attività svolta ed ai fattori di rischio presenti nell'azienda, a determinare le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso oltre ai requisiti del personale addetto ed al contenuto e la durata della sua formazione. Ciò è stato fatto con il D.M. n. 388 del 15/7/2003 con il quale le aziende sono state classificate in tre categorie (Gruppo A, B e C) per ognuna delle quali è richiesta una formazione teorica e pratica secondo le ore (rispettivamente 16, 12 e 12 ore) e i contenuti indicati nel decreto medesimo.
Nel caso di una impresa edile che occupa due dipendenti l'azienda stessa è classificata nel gruppo A in quanto, pur avendo meno di cinque dipendenti, appartiene ad una attività per la quale l'indice di frequenza infortunistico indicato dall'Inail è superiore a 4 per cui la formazione richiesta è di 16 ore.



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