Visitatore N° 40716
  ARCHIVIO NEWS 2008/2009
05/08/2009 - APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI OGGI 31/7/2009 LO SCHEMA DEFINITIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO CONTENENTE LE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL D. LGS. N. 81/2008. E' QUANTO SI APPRENDE DA UN COMUNICATO STAMPA DEL MINISTERO DEL LAVORO. SONO STATE APPORTATE NUMEROSE MODIFICHE RISPETTO ALLO SCHEMA DEL 27/3/2009. ORA IL DECRETO VA ALLA FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 31/7/2009 è stata approvato lo schema definitivo del decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. E' quanto si apprende da un comunicato stampa diramato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Sono state apportate numerose modifiche rispetto allo schema originario del 27/3/2009. Ora per il completamento dell'iter il decreto va alla firma del Presidente della Repubblica ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si riporta qui di seguito allegato il comunicato stampa del 31/7/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali:

Comunicato stampa del 31/7/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali


02/08/2009 - PROROGATI AL 31/12/2010 I TERMINI CONCESSI PER COMPLETARE L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE CON OLTRE 25 POSTI LETTO PREESISTENTI AL 1994 E CHE ABBIANO PRESENTATO IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ENTRO IL 30/6/2005.

Un provvedimento questo per niente semplice anche solo a leggersi.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 dell'1/7/2009 è stato pubblicato il decreto legge 1/7/2009 n. 78 denominato "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" il quale all'art. 23 così recita:

"Il termine stabilito dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo modificato dal comma 10, dell’articolo 4-bis, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 31 dicembre 2010. La proroga del termine di cui al presente comma, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformità previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine per la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti all’accertamento dell’ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell’interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994."

Tradotto in termini più alla portata di mano significa che con il decreto "Milleproroghe" di estate 2009 è stato prorogato al 31/12/2010 il termine già fissato al 30/6/2009 concesso per completare l'adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, preesistenti al 1994, e per le quali era stato presentato al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, entro il 30 giugno 2005, il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformità previsto dall’articolo 2 del D.P.R. 12/1/1998 n. 37. E' una ennesima proroga questa che appare sempre più inaccettabile se si pensa che riguarda la sicurezza antincendio di vecchie strutture ricettive turistiche-alberghiere che abbiano la necessità di essere adeguate alle disposizioni tecniche di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico già fissate fin dal 1994 e se si pensa, altresì, ai tanti fatti di cronaca legati ad una carente organizzazione generale delle misure antincendio.
18/07/2009 - APPORTATA, CON LA LEGGE COMUNITARIA 2008 PUBBLICATA SUL S. O. DELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 14/7/2009, AL FINE DI DARE ESECUZIONE ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DEL 25/7/2008, UNA MODIFICA AL D. LGS. N. 81/2008 RIGUARDANTE L'OBBLIGO DA PARTE DEL COMMITTENTE DI NOMINARE IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI.

E' un altro esempio tipico questo di quanto le disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza sul lavoro possano essere scoordinate.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009 - Supplemento Ordinario n. 110 - la legge 7/7/2009 n. 88 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008”. Con l'art. 39 di tale legge sono state introdotte delle disposizioni necessarie per dare esecuzione alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia europea in data 25 luglio 2008 con la quale lo Stato membro italiano era stato condannato ad attenersi alle indicazioni fornite dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/57/CEE del 24/6/1992 e relative all’obbligo del committente di designare uno o più coordinatori nel caso in cui in un cantiere temporaneo o mobile si trovino ad operare più imprese indipendentemente da altre condizioni, quali l’entità del cantiere o la presenza nello stesso di particolari rischi.
L'art. 39 della legge n. 88/2009 appena pubblicata così recita:

Art. 39

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)

“1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90, il comma 11 è così sostituito: “La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori;

b) all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“c) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90 comma 1”.

Con la sentenza del 25/7/2008 sopracitata, si rammenta, la Corte di Giustizia Europea, così come già commentato nella notizia del 14/9/2008 inserita in questo stesso Sito, su ricorso proposto dalla Commissione delle Comunità europee, aveva condannato la Repubblica Italiana per non aver provveduto alla corretta trasposizione nell’ordinamento italiano dell’art. 3 punto 1 della direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e per essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima in quanto ha subordinato la designazione dei coordinatori nei cantieri temporanei o mobili alla condizione dei 200 uomini-giorno non prevedendo invece, così come indicato nell’art. 3 punto 1. della stessa direttiva n. 92/57/CEE, la nomina di tale figura professionale in tutti i casi in cui è prevista la presenza in cantiere di più imprese (la sentenza, si fa osservare, è stata emanata in vigenza del D. Lgs. n. 494/1996 ma le sue conclusioni ben si conformano anche alle analoghe disposizioni emanate in merito con il successivo D. Lgs. n. 81/2008).
In verità, fin dal momento in cui era stata resa nota la bozza della legge Comunitaria ora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (si veda la notizia del 24/2/2009 di questo stesso sito), era apparsa piuttosto singolare la soluzione prevista dal Governo il quale, per rispettare le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia europea, al posto di abrogare il comma 11 dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, come sarebbe stato ovvio aspettarsi in quanto con esso erano stati introdotti degli esoneri nella designazione del coordinatore in fase di progettazione, ha previsto invece di introdurre un’altra soglia al di sotto della quale il committente è esonerato dal designare il coordinatore in fase di progettazione, soglia individuata nei lavori privati che oltre a non essere soggetti al permesso di costruire risultino anche di importo inferiore ai 100.000 euro. In tali casi di lavori, che possiamo definire “minori”, secondo le indicazioni fornite con l’art. 39 della legge n. 88/2009 appena pubblicata le funzioni di coordinatore in fase di progettazione devono essere comunque garantite e dovranno essere svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori la cui designazione, come è noto, è sempre obbligatoria.
Con l’art. 39 della legge appena pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale è stata altresì introdotta un altra modifica al D. Lgs. n. 81/2008 che riguarda l’art. 91 di tale decreto e relativo agli obblighi del coordinatore per la progettazione. Questi, infatti, durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, oltre a redigere il PSC (lettera a) ed a predisporre il fascicolo di manutenzione (lettera b), dovrà coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90 comma 1 che contiene gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori ed inerenti la organizzazione delle operazioni di cantiere, la fase delle scelte tecniche, la individuazione delle fasi di lavoro e della loro durata, disposizioni queste, a ben vedere, riguardano tutte la fase di progettazione dell’opera, motivo per cui lo stesso legislatore con il comma 3 dell’art. 90 aveva specificatamente stabilito che la designazione del coordinatore per la progettazione deve essere contestuale all’affidamento dell’incarico di progettazione. Tale contestualità era stata ribadita del resto anche nell’allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, riportante i contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, il quale al punto 1.1.1. lettera a) ha disposto che ci deve essere una collaborazione fra il progettista dell’opera e quello della sicurezza, anche nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. La designazione del coordinatore in fase di esecuzione viene, invece, fatta normalmente, in base al successivo comma 4 dello stesso art. 90, prima dell’affidamento dei lavori e quindi in tempi ben diversi e spesso anche lontani da quelli della progettazione.
Come farà allora, ci si chiede, il coordinatore in fase di esecuzione a svolgere le funzioni del coordinatore in fase di progettazione e quindi a programmare e ad organizzare il cantiere in sicurezza se rischia di prenderlo in consegna, come spesso avviene, solo qualche giorno prima dell’inizio dei lavori? In tal caso l’unica soluzione che rimane da adottare, se vogliamo rispettare tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008, non potrà che essere quella di designare il coordinatore in fase di esecuzione fin dalla fase di progettazione dell’opera ed assegnargli contestualmente le funzioni di coordinatore per la progettazione. E a tal punto tanto valeva stabilire fin dall’inizio che, nel caso della presenza di più imprese in cantiere, sussiste sempre l’obbligo di designare entrambi i coordinatori così come ha stabilito la direttiva comunitaria e così come è stato richiesto dalla Corte di Giustizia europea. Questo comunque è il meno.
Come è noto, infatti, è in corso di elaborazione il testo del decreto correttivo ed integrativo del D. Lgs. n. 81/2008, meglio conosciuto come D. Lgs. n. 81-bis, che è già passato al vaglio delle Regioni e delle commissioni parlamentari competenti e che dovrà essere approvato entro il 16/8/2009. Con l'entrata in vigore di tale decreto correttivo è prevista una riscrittura dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare sarà abrogato il comma 11 dell'articolo 90. In sintesi, quindi, con l'entrata in vigore a fine luglio della legge n. 88/2009 (15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), accadrà che sarà apportata per legge una modifica al comma 11 dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 che poi una quindicina di giorni dopo sarà abrogato. Sarà inoltre fissata, con l'entrata in vigore della legge n. 88/2009, una nuova soglia al di sopra della quale scatterà l'obbligo per il committente di nominare il coordinatore in fase di progettazione, soglia legata ad un importo dei lavori superiore ai 100.000 euro, ma che subito dopo sarà eliminata dal decreto n. 81-bis in quanto, secondo le previsioni, con esso verrà reintrodotto il limite dei 200 uomini-giorno per l'applicazione dell'obbligo di nominare il coordinatore in fase di progettazione cioè proprio quel limite la cui presenza è stata alla base della condanna della Corte di Giustizia europea e la cui eliminazione ha costituito il motivo della modifica apportata con l'art. 39 della legge comunitaria 2008.
Ma che pasticcio è mai questo? Speriamo solo che il Governo, in occasione dell'approvazione definitiva del decreto correttivo del D. Lgs. n. 81/2008, si renda conto di quanto è accaduto e vi ponga un rimedio non fosse altro che per evitare il rischio di andare incontro ad una ulteriore sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia europea.

Links correlati:
Il Testo della Sentenza della Corte di Giustizia europea del 25/7/2008
La direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE
Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008 - Contenuti minimi dei PSC
Notizia del 14/9/2008 del sito porreca.it


16/07/2009 - Sicurezza sul lavoro in cucina a bordo delle navi. Formazione dei lavoratori da Ipsema.

L'Ipsema (Istituto di previdenza per il settore marittimo) ha realizzato e pubblicato un "Quaderno di formazione per i lavoratori impegnati nelle cucine a bordo delle navi".

Dall’ultima rilevazione risulta che l’IPSEMA ha registrato, durante le attività di ristorazione (ed altri servizi complementari di bordo), rapportati al totale di infortuni di ciascuna categoria di navi, il 26,7% di infortuni sulle navi passeggeri e l’11,8% sulle navi da carico.
Dati che indicano la necessità di rimarcare le buone procedure da adottare negli ambienti di lavoro.
Il testo del Quaderno, così come i contenuti che l’Istituto pubblicherà in seguito cerca di sottolineare come, adottando pochi e semplici accorgimenti, si previene in concreto ogni possibile infortunio.

Indice del quaderno
1. Il rapporto tra salute e lavoro
2. La tutela legislativa
 2.1 - Il sistema delle ispezioni
3. La valutazione dei rischi
 3.1 - Pericolo e rischio
 3.2 - Il procedimento logico della valutazione
 3.3 - Misure tecniche, organizzative e procedurali
 3.4 - La sorveglianza sanitaria
4. I soggetti della prevenzione
5. Elementi di rischio in cucina e loro prevenzione
 5.1 - Prevenzione infortuni nelle aree trattamento cibi
 5.2 - Attrezzature di lavoro
  5.2.1 - affettatrice
  5.2.2 - macina caffè
  5.2.3 - impastatrice
  5.2.4 - tritacarne
  5.2.5 - coltelli
  5.2.6 - friggitrici
  5.2.7 - caldai, bagnomaria, forni a vapore, steamer, pentole
  5.2.8 - forni a micro onde
6. Locali di lavoro e microclima
7. Impianti elettrici
8. Movimentazione manuale dei carichi
9. Igiene e salute
10. Agenti chimici
11. Riepilogo dei rischi relativi al lavoro del cuoco
12. La gestione delle emergenze
13. La sicurezza nei locali alloggio
14. La segnaletica di sicurezza


Quaderno di formazione per i lavoratori impegnati nelle cucine a bordo delle navi

15/07/2009 - Esposizione professionale a silice libera cristallina. Protocollo d’intesa per le fonderie.

Presentazione del protocollo d’intesa sulle buone pratiche per l’utilizzo della silice cristallina nell’industria di fonderia con formatura in terra.

L’Asl di Modena - Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro rende disponibile sul proprio sito gli atti del convegno svoltosi il 7 Maggio scorso ed organizzato in collaborazione fra ASL e ASSOFOND, con il patrocinio del NIS (Network Italiano Silice).

Approfondimento

Indice dei materiali:
Protocollo Silice ed esperienze del NIS - Network Italiano Silice, Dr. Claudio Arcari - Ausl Piacenza
Protocollo Silice ed esperienze del Dialogo Sociale Europeo, Dr. Gualtiero Corelli - Società Assofond Servizi SrL
Esposizione occupazionale a silice: aspetti di carattere sanitario, Dr. Stefano Porru - Dr. Antonio Scotto di Carlo - Sezione di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale - Dipartimento di Medicina Sperimentale ed Applicata, Università di Brescia
Il profilo di rischio nelle lavorazioni di Fonderia, Dr. F. De Pasquale - SPSAL AUSL Modena
La valutazione del rischio - Aspetti metodologici, Dr. Bruno Marchesini - SPSAL AUSL di Bologna
Le misure di prevenzione e protezione: guida alle Buone Pratiche nel Settore della Fonderia, Dr. Franco Zanin - SPSAL USL di Vicenza
Aspetti assicurativi legati all’esposizione in Fonderia, Dr. Roberto Addia - (INAIL veneto - CON.T.A.R.P)

06/07/2009 - Conferenza Mondiale sull’Amianto 2009. 1-3 Ottobre, Taormina

L' Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro annuncia la Conferenza Internazionale WORLD ASBESTOS CONFERENCE 2009 che si tiene a Taormina, all'Atahotel (Capotaormina) dall' 1 al 3 ottobre 2009.

Il sito web della conferenza

06/07/2009 - PROROGATI AL 31/12/2010 I TERMINI CONCESSI PER COMPLETARE L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE CON OLTRE 25 POSTI LETTO PREESISTENTI AL 1994 E CHE ABBIANO PRESENTATO IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ENTRO IL 30/6/2005.

Un provvedimento questo per niente semplice anche solo a leggersi.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 dell'1/7/2009 è stato pubblicato il decreto legge 1/7/2009 n. 78 denominato "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" il quale all'art. 23 così recita:

"Il termine stabilito dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo modificato dal comma 10, dell’articolo 4-bis, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 31 dicembre 2010. La proroga del termine di cui al presente comma, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformità previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine per la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti all’accertamento dell’ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell’interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994."

Tradotto in termini più alla portata di mano significa che con il decreto "Milleproroghe" di estate 2009 è stato prorogato al 31/12/2010 il termine già fissato al 30/6/2009 concesso per completare l'adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, preesistenti al 1994, e per le quali era stato presentato al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, entro il 30 giugno 2005, il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformità previsto dall’articolo 2 del D.P.R. 12/1/1998 n. 37.
E' una ennesima proroga questa che appare sempre più inaccettabile se si pensa che riguarda la sicurezza antincendio di vecchie strutture ricettive turistiche-alberghiere che abbiano la necessità di essere adeguate alle disposizioni tecniche di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico già fissate fin dal 1994 e se si pensa, altresì, ai tanti fatti di cronaca legati ad una carente organizzazione generale delle misure antincendio.

25/06/2009 - LE COMMISSIONI PARLAMENTARI DI CAMERA E SENATO HANNO COMPLETATO I LORO LAVORI PER L'ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO ED INTEGRATIVO DEL D. LGS. N. 81/2008, CONTENENTE IL TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. A CONCLUSIONE DELL'ITER PREVISTO LO SCHEMA TORNA ORA AL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA FORMULAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO.

Si sono conclusi i lavori delle Commissioni parlamentari della Camera e del Senato per l'esame ed il parere in merito all'Atto di Governo n. 79 contenente lo "Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".
Diverse sono le osservazioni che sono state formulate dalle Commissioni e l'attenzione maggiore è stata rivolta alle modifiche contenute negli articoli 2 bis e 10 bis dello schema di decreto correttivo riguardanti il primo la “presunzione di conformità alle norme sulla sicurezza del lavoro” nel caso siano rispettate le indicazioni di norme tecniche, buone prassi e modelli organizzativi, norma molto criticata per la mancanza di sufficienti garanzie sull’effettiva applicazione, ed il secondo la cosiddetta norma salva-menager in quanto esonererebbe da responsabilità i soggetti (datore di lavoro e dirigenti) che rivestono posizioni apicali nell'impresa non essendo questi più obbligati ad impedire eventi lesivi o mortali nei luoghi di lavoro quando a concausare gli eventi stessi si riscontrino condotte colpose di altri soggetti obbligati.
L'art. 10 bis dello schema di decreto correttivo, in particolare, è stato anche oggetto di un appello fatto da 70 professori universitari di diritto, consultabile nella rubrica del "Dibattito sul D. Lgs. n. 81/2008 bis" di questo stesso sito, secondo i quali “L'art. 10 bis dello schema di decreto, che introdurrebbe nel d. lgs. 81/08 un nuovo art. 15 bis, apporta infatti una profonda deroga alla disciplina generale della responsabilità omissiva, disciplinata dall'art. 40 comma 2 del codice penale, stabilendo che nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene sul lavoro i vertici dell'impresa non sono più responsabili, quando l'evento morte o lesioni personali "sia imputabile" al fatto colposo del preposto, dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori, degli installatori, del medico competente o del lavoratore.”
A conclusione del previsto iter e dopo le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari di Camera e Senato, il testo del decreto correttivo ed integrativo del D. Lgs. n. 81/2008, che aveva già avuto il parere negativo della Conferenza Stato-Regioni, torna ora al Consiglio dei Ministri per la formulazione della versione definitivo la quale dovrà comunque essere approvata entro il 16/8/2009. Entro la mezzanotte di tale data, infatti, il provvedimento dovrà essere firmato dal Capo dello Stato.

20/06/2009 - IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 15/5/2009 NON HA CONCESSO NESSUNA PROROGA PER L'APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEL D. LGS. N. 81/2008 CHE ERANO STATI SLITTATI CON IL DECRETO "MILLEPROROGHE" DI DICEMBRE 2008. SONO DAL 16/5/2008 SONO IN VIGORE QUINDI L'OBBLIGO DELLA "DATA CERTA SUI DVR", L'OBBLIGO DELLA "VALUTAZIONE DEI RISCHI STRESS LAVORO-CORRELATI" ED IL DIVIETO DELLE "VISITE MEDICHE PREASSUNTIVE".

Come era previsto il Consiglio dei Ministri nella seduta del 15/5/2009 non ha concesso nessuna proroga per l'applicazione di quegli adempimenti del D. Lgs. n. 81/2008 che avevano subito uno slittamento con il decreto "milleproroghe " di dicembre 2008 e precisamente con l'art. 32 del D. L. n. 207/2008 convertito in legge con modificazioni con la legge n. 14 del 27/2/2009.

Di conseguenza a partire dal 16/5/2009 sono entrati in vigore:

- l'obbligo della "data certa" sui DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) previsto dall'art. 28 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008;
- l'obbligo della "valutazione dei rischi stress lavoro-correlato" prevista dall'art. 28 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008;
- il divieto delle "visite mediche preassuntive" previsto dall'art. 41 comma 3 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008.

Come comunicato con una notizia a parte, è stato invece rinviato al 16/8/2009, con nota del 15/5/2009 del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, l'obbligo della comunicazione all'Inail del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Con la Circolare n. 17/2009 emanata il 12/5/2009 dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali è stato invece rinviato a sei mesi dopo l'adozione del decreto interministeriale di realizzazione del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro) l'obbligo di comunicazione all'INAIL ed all'IPSEMA dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino una assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, previsto dall'art. 18 comma 1 lettera r) del D. Lgs. n. 81/2008.

18/06/2009 - ATTIVATA DALL'INAIL LA PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS). I DATORI DI LAVORO DEVONO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE UTILIZZANDO LA PROCEDURA ONLINE ENTRO IL 16 MAGGIO 2009. ECCEZIONALMENTE PUO' ESSERE FATTA VIA FAX COMUNQUE SU MODELLO INAIL PRESTABILITO.

L'INAIL comunica sul suo portale al (Punto cliente) che è stata attivata la procedura per la comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) prevista dall'art. 18 comma 1 lettera aa) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
I datori di lavoro devono effettuare la comunicazione utilizzando la procedura online, entro il 16 maggio 2009. I datori di lavoro che hanno già inviato delle comunicazioni all'INAIL devono ripetere l'invio utilizzando la procedura o il format previsto.
Sul portale dell'INAIL è descritta la procedura stabilita ed è riportato un modello per effettuare on line la comunicazione: E' riportata, altresì, anche la Circolare n. 11 del 12 marzo 2009 della Direzione Generale - Direzione Centrale Prevenzione dell'INAIL che ha per oggetto "Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi".
In tale ultima Circolare è precisato che qualora per problemi tecnici non può essere effettuato l'inserimento dei dati on-line, si potrà inviare, eccezionalmente, la segnalazione di cui trattasi al fax 800 657 657 utilizzando il modello predisposto che può essere richiesto presso le Sedi dell'Istituto o scaricato dal sito dell'INAIL:

Sito WEB INAIL

16/01/2009 - MINISTERO DEL LAVORO: PROROGATO IL REGIME TRANSITORIO PER L’ACCESSO AL LAVORO DEI CITTADINI RUMENI E BULGARI

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Interno, con la circolare congiunta n. 1 del 14 gennaio 2008, hanno prorogato, fino al 31 dicembre 2009, il regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro dei cittadini rumeni e bulgari.
La circolare conferma le disposizioni degli anni precedenti per quanto riguarda i settori lavorativi e le procedure in materia di accesso al lavoro subordinato.
Pertanto, la richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione continua ad essere necessaria solo per l’assunzione di lavoratori bulgari e rumeni in alcuni particolari settori. Non sono previste restrizioni né procedure specifiche nei casi di lavoro autonomo, lavoro stagionale e lavoro subordinato nei seguenti settori: agricolo, turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato.

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12/01/2009 - PUBBLICATO SULLA G. U. N. 304 DEL 31/12/2008 IL DECRETO-LEGGE N. 207 CONTENENTE LA PROROGA DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL D. LGS. N. 81/2008. RIGUARDANO L'OBBLIGO DELLA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO E DELL'APPOSIZIONE DELLA DATA CERTA SUI DVR, NONCHE' LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN FASE PREASSUNTIVA E LA COMUNICAZIONE ALL'INAIL O ALL'IPSEMA DEI DATI RELATIVI AGLI INFORTUNI SUL LAVORO. ANALISI E COMMENTO.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31/12/2008, proprio sul filo di lana, il decreto-legge 30/12/2008 n. 207, il cui testo era stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 18/12/2008, e mai come in questa occasione si è voluto attendere la pubblicazione ufficiale prima di elaborare un commento sulle nuove proroghe, considerate le voci anche discordi che sono circolate in precedenza sul suo contenuto. Il decreto-legge è quello delle milleproroghe e fra di esse ce ne sono alcune riguardanti dei termini già stabiliti dal D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, diversamente da quanto indicato nella notizia di questo sito del 19/12/2008, che era stata diffusa sulla base di una prima bozza del decreto-legge stesso poi modificata dal Consiglio dei Ministri, slittano al 16 maggio 2009 i termini di applicazione delle disposizioni dell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008, che riguardano la valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro secondo il nuovo Testo Unico, ma limitatamente all'obbligo della effettuazione della valutazione dello stress lavoro-correlato e della apposizione della data certa sui documenti di valutazione dei rischi (DVR). Resta ferma pertanto l'entrata in vigore, a partire dal già trascorso 1° gennaio 2009, degli altri obblighi fissati dallo stesso art. 28.
Le citate proroghe sono contenute nell'art. 32 del decreto-legge n. 207/2008, che ha come titolo “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” ed il cui testo viene riportato qui di seguito integralmente:

Art. 32

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.

2. Il termine di cui all’articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.

Con il comma 1 dell'art. 32 vengono in pratica prorogati al 16 maggio 2009 (un anno dalla entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008) i termini di applicazione:

- della disposizione relativa alla comunicazione all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (articolo 18, comma 1, lettera r del D. Lgs. n. 81/2008), disposizione tra le più controverse del citato decreto legislativo e per l’applicazione della quale era già stato concesso, con l’articolo 4 comma 2 della legge 2/8/2008 n. 129, un primo differimento dal 29 luglio 2008 al 1° gennaio 2009;

- della disposizione relativa alla sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva (articolo 41, comma 3, lettera a del D. Lgs. n. 81/2008) per l’applicazione della quale era stato anche già concesso un primo differimento dal 29 luglio 2008 al 1° gennaio 2009.

Il termine sopraindicato del 16 maggio 2009 è stato individuato dal Consiglio dei Ministri in quanto coerente con l’entrata in vigore (prevista per la stessa data) delle “disposizioni integrative e correttive” al D. Lgs. n. 81/2008, da adottare ex art. 1 comma 6 della legge 3/8/2007 n. 123. In tal modo, i problemi legati alla applicazione delle norme in commento potranno essere affrontati e risolti nell’ambito della rivisitazione complessiva delle previsioni del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il comma 2 dell’art. 32 dello stesso decreto-legge n. 207/2008 è, invece, finalizzato, per motivi analoghi a quelli di cui al comma 1, a prorogare alla stessa data del 16 maggio 2009 il termine, già fissato al 1° gennaio 2009, a partire dal quale diventano efficaci le disposizioni in materia di valutazione dei rischi da lavoro di cui all'art. 28, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 81/2008 ma limitatamente però agli obblighi della valutazione dello stress lavoro-correlato e della apposizione della data certa sui DVR, con le relative sanzioni. L'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 recita, infatti:

Art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008

"1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto."

Secondo l'art. 4 dell'abrogato D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., invece:

Art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i.

"1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività' dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza."

Se ora confrontiamo le disposizioni contenute nell'art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. con quelle di cui all'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 è facile osservare che, al di là delle indicazioni sull'obbligo della data certa introdotte per la prima volta da quest'ultimo decreto, mentre il D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. si limitava ad indicare la necessità di valutare tutti i rischi, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, con l'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 è stato aggiunto a tal punto e precisato che fra i rischi particolari vanno presi in considerazione "anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.".
E chiaro quindi che con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 207/2008, data che coincide con la data di pubblicazione sulla G. U. dello stesso decreto (31/12/2008), l'obbligo il cui adempimento è slittato al 16 maggio 2009, e quindi anche le relative sanzioni, è quello che riguarda la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato e non quelli relativi agli altri lavoratori espressamente indicati nello stesso art. 28, obblighi questi ultimi che devono intendersi quindi già entrati in vigore a partire dal già trascorso 1° gennaio 2009.
Per quanto riguarda, invece, l'oggetto della valutazione dei rischi, dal confronto dei citati articoli si osserva che, le indicazioni contenute nelle lettere a), b) e c) dei due articoli corrispondono in toto e quindi i relativi obblighi sono stati confermati dal Testo Unico mentre dallo stesso Testo Unico sono state aggiunte le indicazioni contenute nelle lettere d), e) ed f) relative:
- alla individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere,
- alla indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio,
- all'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, una specifica esperienza ed una adeguata formazione e addestramento.
Gli elementi soprindicati contenuti nelle lettere d), e) ed f) dell'art. 28 devono quindi, per gli effetti del decreto-legge n. 207/2008, essere stati già oggetto a partire dal trascorso 1° gennaio 2009, dell'adeguamento di quei DVR che sono stati già elaborati dalle aziende secondo le vecchie indicazioni fornite dal D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i.. Non si trascuri poi e non si sottovaluti che fra gli obblighi che non sono stati prorogati e che sono quindi già entrati in vigore dal 1° gennaio 2009, e non sono pochi, ci sono quelli indicati nel comma 3 dell'art. 28 che fanno riferimento alle valutazioni dei rischi specifici contenuti nei titoli del D. Lgs. n. 81/2008 successivi al primo e quindi dei rischi legati ai luoghi di lavoro, all'uso delle attrezzature di lavoro, all'uso dei VDT, agli agenti fisici, chimici, biologici, ecc.

Nessuna proroga è stata invece concessa, contrariamente alle previsioni, al termine ultimo per la elaborazione del DUVRI nel caso di contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione stipulati prima del 25/8/2007 ed ancora in corso alla data del 31/12/2008. Gli stessi devono essere stati elaborati ed allegati ai contratti di appalto o di opera entro tale ultima data ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008.
Comunque del tutto singolare ed un po' salomonica appare la soluzione adottata dal Consiglio dei Ministri del 18/12/2008 per andare incontro alle richieste contrapposte provenienti sia delle parti sociali che delle associazioni dei datori di lavoro destinatari degli obblighi. In sostanza con un decreto legge entrato in vigore il giorno prima della scadenza già fissata dal legislatore, si è deciso di confermare l'obbligo di adeguare quei DVR, già redatti sulla base dei criteri indicati nell'abrogato D. Lgs. n. 626/1994, fornendo soltanto una proroga per quanto riguarda la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato e quindi di imporre giustamente a partire dal 1° gennaio 2009 una più rigorosa valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, ma nello stesso momento si è concesso agli obbligati una proroga al 16 maggio 2009 sull'obbligo di certificare la data da apporre sulla documentazione che deve attestare l'adempimento dell'obbligo stesso. In altre e più semplici parole il legislatore, nel confermare all'ultimo minuto un obbligo, per il quale si prevedeva in verità una proroga quasi certa, ha messo nelle condizioni coloro che alla scadenza non vi hanno ancora provveduto di doverlo fare ora, in ogni caso comunque fuori dei termini di legge, ma nello stesso momento ha consentito agli stessi di apporre sul DVR attestante l'adempimento di tale obbligo una data il cui obbligo di certificazione è slittato al 16 maggio 2009. E la stessa considerazione vale anche per l'elaborazione e la datazione dei DUVRI da fare entro il 31/12/2008.
E allora? "A buon intenditor.....poche parole". Questa sì che si può definire un'altra sorta di proroga all'italiana o meglio ancora in questo caso specifico e molto più appropriatamente una sorta di proroga....per gli italiani.
Comunque ad un risultato positivo la soluzione adottata dal Consiglio dei Ministri dovrebbe in ogni caso portare e cioè a quello di "convincere" chi non è ancora in regola a farlo nel più breve tempo possibile non fosse altro che per evitare di andare incontro, nel caso di controllo da parte dell'organo di vigilanza, a pesanti sanzioni penali. Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 81/2008, infatti, la mancanza nei DVR degli elementi di cui all'art. 28 comma 2 lettere a), b), d) ed f) comporta la penalità, a carico del datore di lavoro e del dirigente, dell'arresto da quattro a otto mesi o dell'ammenda da 5.000 a 15.000 euro, mentre la mancanza negli stessi documenti degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) ed e) comporta la penalità, sempre a carico del datore di lavoro e del dirigente, dell'ammenda da 3.000 a 9.000 euro. Le suddette penalità possono essere aggravate fino all'arresto esclusivo da sei mesi ad un anno e sei mesi nel caso in cui manchino gli elementi di cui alle lettere a), b), d) e f) dell'art. 28 nei DVR elaborati per aziende che espongono a particolari rischi (biologici, cancerogeni, amianto, atmosfere esplosive, ecc.) fra le quali sono indicati anche i cantieri temporanei o mobili che vedono la compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.



09/01/2009 - CORRELAZIONE TRA IL DOSAGGIO DEL BENZENE NELL’ARIA ALVEOLARE ED I LIVELLI AMBIENTALI / CORRELATION BETWEEN EXHALED BENZENE AND ENVIRONMENTAL EXPOSURE IN REFINERY WORKERS

ABSTRACT. Benzene is still present in various working processes. Many methods are available for the biological monitoring of benzene exposure. The Authors present a study concerning a series of 23 workers of a refinery exposed to benzene. The measurement of benzene in alveolar air was preferred to quantify exposure. In this paper, adopting an original, simple and reliable device to collect the samples of alveolar air, a good correlation was found between the levels of benzene in the alveolar air and the environmental individual sampling.

INTRODUZIONE Il benzene è ancora presente in alcune lavorazioni chimiche di sintesi, nei laboratori di analisi, nella raffinazione del petrolio, nonché nella preparazione e distribuzione dei distillati petroliferi. Tali processi rappresentano una importante fonte di esposizione professionale. Vista la natura volatile e la liposolubilità, il benzene è velocemente assorbito dall’organismo in seguito ad ingestione, inalazione o contatto dermico. Il benzene inalato diffonde rapidamente nei polmoni ed è velocemente assorbito dal flusso sanguigno. Molti autori hanno riportato che nell’uomo la frazione di benzene eliminata nell’aria espirata varia tra il 10 e il 50%, in dipendenza dall’attività metabolica e dalla quantità di grasso corporeo. Una quota inferiore all’1% della dose di benzene assorbito viene escreto immodificato nelle urine. Il dosaggio del benzene nel sangue o nell’aria espirata, il livello urinario di fenolo, acido t,t-muconico, S-fenilmercapturico o benzene sono tra gli indicatori biologici di esposizione (BEI) quelli più frequentemente studiati. Tuttavia, per molti di essi esistono problematiche e limiti che ne ostacolano l’uso routinario. La misurazione della benzenemia, per le basse esposizioni oggi osservabili negli ambienti di lavoro, fornisce livelli prossimi ai limiti di risoluzione delle tecniche di analisi più comunemente disponibili, oltre a presentare problemi riguardo alla stabilità del campione prelevato; il fenolo e l’acido t,t-muconico urinari sono stati messi in discussione per scarsa specificità; il dosaggio dell’acido S-fenilmercapturico presuppone parecchi passaggi successivi di trattamento dei campioni di urine, che ne rendono laboriosa l’applicazione routinaria (1, 2). In questo studio, condotto sugli addetti di una raffineria italiana di medie dimensioni, gli Autori hanno valutato la correlazione tra i dati di campionamento ambientale ed il dosaggio del benzene nell’aria alveolare dei lavoratori esposti.

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05/01/2009 - IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA SEDUTA DEL 18/12/2008 HA APPROVATO UNO SCHEMA DI DECRETO-LEGGE CONTENENTE, TRA LE ALTRE, LA PROROGA DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL D. LGS. N. 81/2008. RIGUARDANO I DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN FASE PREASSUNTIVA E LA COMUNICAZIONE ALL'INAIL DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO.

Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 31 di ieri 18 dicembre 2008 ha approvato, tra l’altro un decreto-legge che reca disposizioni finanziarie urgenti e la proroga di alcuni termini previsti da disposizioni di legge, al fine di consentire efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché l’operatività delle iniziative collegate ai termini in scadenza. Nel comunicato stampa emanato dal Consiglio dei Ministri al termine della citata riunione del 18 dicembre 2008 si legge, infatti:

“La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica: Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 9,55 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente, Silvio Berlusconi. Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Gianni Letta. Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti:
Il Consiglio ha inoltre approvato un decreto-legge che reca disposizioni finanziarie urgenti e proroga alcuni termini previsti da disposizioni di legge, al fine di consentire efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché l’operatività delle iniziative collegate ai termini in scadenza”.

Tra le tante proroghe contenute nello schema di decreto-legge, di cui si è venuto a conoscenza ed il cui testo sarà però ufficiale solo dopo la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, spiccano le proroghe contenute nel sotto riportato articolo 41 che è costituito da due commi e che ha come titolo “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” :

Art. 41 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), all'articolo 26, comma 3, terzo capoverso, e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009. 2. Il termine di cui all’articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 30 giugno 2009.

Con il comma 1 vengono in pratica prorogati al 16 maggio 2009 i termini di applicazione:

- della disposizione relativa alla comunicazione degli infortuni sul lavoro di durata superiore al giorno (articolo 18, comma 1, lettera r del D. Lgs. n. 81/2008), disposizione tra le più controverse del citato decreto legislativo e per l’applicazione della quale era già stato concesso, con l’articolo 4 comma 2 della legge 2/8/2008 n. 129, il differimento al 1° gennaio 2009;

- della previsione in forza della quale deve essere redatto entro il 31/12/2008 il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) da parte delle aziende che abbiano ancora in corso a quella data un contratto di appalto stipulato anteriormente al 25/8/2007 (articolo 26, comma 3, terzo capoverso del D. Lgs. n. 81/2008);

- della disposizione relativa alla sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva (articolo 41, comma 3, lettera a del D. Lgs. n. 81/2008) per l’applicazione della quale era stato anche già concesso il differimento al 1° gennaio 2009.

Il termine sopraindicato del 16 maggio 2009 è stato individuato in quanto coerente con l’entrata in vigore (prevista per la stessa data) delle “disposizioni integrative e correttive” al D. Lgs. n. 81/2008, da adottare ex art. 1 comma 6 della legge 3/8/2007 n. 123. In tal modo, i problemi legati alla applicazione delle norme in commento potranno essere affrontati e risolti nell’ambito della rivisitazione complessiva delle previsioni del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il comma 2 dell’art. 41 dello schema del decreto-legge di proroga in esame è, invece, finalizzato, per motivi analoghi a quelli di cui al comma 1, alla proroga al 30 giugno 2009 del termine a partire dal quale diventano efficaci le disposizioni in materia di valutazione dei rischi da lavoro di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché le altre disposizioni dello stesso decreto che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, la cui applicazione, sempre ai sensi dell’articolo 4, comma 2-bis, della legge n. 129/2008, è al momento prevista a far data dal 1° gennaio 2009. Si ritiene comunque a tal punto necessario porre in evidenza, essendosi potuta riscontrare la presenza di qualche errata interpretazione sull'argomento, che il sopraindicato differimento del termine per la valutazione dei rischi, come del resto già il precedente, riguarda esclusivamente le novità contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e non la effettuazione della valutazione dei rischi che comunque va fatta, fino a quel termine, secondo le indicazioni di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., rimasto transitoriamente in vigore benché il decreto legislativo stesso fosse stato abrogato. L'art. 306 del D. Lgs. n. 81/2008, infatti, prevede espressamente che fino all'entrata in vigore delle nuove norme "continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti".

Questa notizia viene diffusa sulla base del contenuto dello schema di decreto-legge di cui si è venuti a conoscenza e ci si riserva di confermarla e di tornare comunque sull'argomento dopo che il decreto stesso sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ciò si ritiene di mettere in evidenza in quanto già in passato è successo che il testo di qualche decreto pubblicato sulla G. U. non è risultato conforme a quello che si era potuto leggere nella bozza originaria del decreto medesimo.

02/12/2008 - INAIL INFORMA

Andamento Malattie Professionali

Sede di Taranto
Anni dal 2003 al 2007 e proiezioni 2008 al 01/11/2008

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30/11/2008 - COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO PER LE ATTIVITA’ EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI TARANTO

2° Concorso Fotografico Nazionale


“Sicurezza nei Cantieri Edili”

…"cose mai viste.…..”

Documento informativo - Scuola EDILE

27/11/2008 - Opere di protezione contro la caduta nei cantieri

Protezioni contro le cadute
Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m. 2 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni per eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII: ciò è stabilito dall'articolo 122 del testo unico sulla sicurezza del lavoro (decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81). La norma pone in particolare rilievo la pericolosità del lavoro ovvero il rischio di caduta.
I ponteggi di servizio che accompagnano l’opera in costruzione sono anch’essi delle costruzioni vere e proprie, che vanno progettate, costruite, utilizzate secondo le norme tecniche particolari delle costruzioni in metallo e non, a seconda dei casi.
Generalmente i ponteggi sono da installare secondo le loro specifiche configurazioni strutturali ai sensi dell'autorizzazione ministeriale. Per ponteggi con differente configurazione di cui sopra, per ponteggi con ulteriori sovraccarichi (sovraccarico del vento dovuto alla presenza di un telo applicato all'esterno del ponteggio, tabelloni pubblicitari, ecc., sovraccarico della neve in relazione all'altezza sul livello del mare, scivoli per convogliamento materiali, mezzi di sollevamento, ecc.) e per ponteggi aventi altezza superiore di 20 m, devono essere costruiti secondo un progetto redatto ai sensi dell'art. 133.

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26/11/2008 - Consiglio di Stato: procedure di regolarizzazione di lavoratori "in nero"

Il Consiglio di Stato, riferendosi alla procedura di regolarizzazione di lavoratori "in nero" (art. 1, commi 1192 e ss., della legge n. 297/2006), ha affermato che i datori di lavoro possono esservi ammessi, pur se hanno assunto i lavoratori prima dell’accordo sindacale propedeutico alla fruizione dei benefici

Fonte http://www.dplmodena.it/CDS_200801073_2_DE_24-09-2008.doc

26/11/2008 - INPS: agevolazioni per gli operai agricoli in comuni colpiti da eventi calamitosi

L'INPS ha fornito le indicazioni circa la possibilità di usufruire delle agevolazioni previdenziali ed assistenziali per gli operai agricoli, a tempo determinato, iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica.

Fonte http://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%20102%20del%2026-11-2008.htm

26/11/2008 - Valutazione e gestione del rischio in posti di lavoro in ambienti freddi

Il lavoro svolto da Comando dei Carabinieri della provincia di Avellino e dal DPL in materia di controlli aziendali e sui cantieri edili, da una parte ci rimanda a tutta una serie di problemi che il sindacato denuncia da sempre, evidenzia inoltre che solo con la collaborazione di tutte la parti in campo si possono ottenere risultati concreti.
Certamente- ha spiegato il segretario generale della CISL Irpina Mario Melchionna- colpisce l’elevato numero delle irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro, a dimostrazione che nonostante i numerosi incidenti, anche mortali, la cultura della sicurezza ancora non riesce a diffondersi.
Basti pensare che le irregolarità riscontrate riguardano soprattutto le norma più elementaridella sicurezza sui luoghi di lavoroche mettono a rischio la vita dei lavoratori.
Occorre continuare su questa strada e soprattutto è necessario potenziare il coordinamento tra gli organi ispettivi e le forze del’ordine, creando anche momenti di confronto tra le organizzazioni sindacali e le Associazioni imprenditoriali per mettere in campo iniziative tese a contrastare le evasioni o le irregolarità nei luoghi di lavoro, che ormai hanno raggiunto livelli preoccupanti

26/11/2008 - Valutazione e gestione del rischio in posti di lavoro in ambienti freddi

A causa dell'impatto negativo che il freddo può avere sulla salute e sulle prestazioni umane, così come sulla produttività, la qualità e la sicurezza, si è reso necessario mettere in pratica una strategia globale di valutazione dei rischi, delle pratiche e dei metodi di gestione del lavoro negli ambienti freddi.
Sono molti i settori industriali, commerciali e occupazionali che implicano una rilevante esposizione al freddo: la UNI EN ISO 15743:2008 "Ergonomia dell’ambiente termico - Posti di lavoro al freddo - Valutazione e gestione del rischio" fornisce una strategia ed uno strumento pratico per valutare e gestire il rischio nei posti di lavoro al freddo e comprende:

* modelli e metodi per la valutazione e la gestione del rischio al freddo;
* un elenco di controlli per identificare i problemi legati al lavoro al freddo;
* un modello, un metodo ed un questionario utilizzabili dai medici del lavoro per identificare coloro che presentano sintomi tali da aumentare la sensibilità al freddo e, col supporto di tale identificazione, offrire la guida e le istruzioni per la protezione individuale contro il freddo;
* linee guida sull’applicazione delle norme sugli ambienti termici e altri metodi scientifici validati per la valutazione dei rischi legati al freddo;
* un esempio pratico di lavoro in condizioni di freddo.

L'articolo segue su fonte sicurezzaonline.it

26/11/2008 - Disponibile on line una raccolta di quesiti sul decreto 81/08: applicazione, macchine, DPI, cantieri, segnaletica di sicurezza, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, sostanze pericolose...

QUESITI SUL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 - Introduzione 7 - Applicazione generale del decreto 81/08 – Titolo I 9 - Luoghi di lavoro, macchine e DPI – Titolo II e III 16 - Cantieri – Titolo IV 18 - Segnaletica di sicurezza, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali – Titoli V, VI, VII 22 - Agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici,protezione da atmosfere esplosive – Titoli VIII, IX, X, XI 23. Fonte http://www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri/dwd/quesiti_dlgs_81.pdf

25/11/08 - Infortuni e linee guida nei cantieri stradali ed autostradali

Disponibili i risultati della ricerca promossa dall’ISPESL sulle cause d’infortuni e malattie professionali per i lavoratori dei cantieri stradali ed autostradali temporanei mobili con la realizzazione di linee guida tecnico-organizzative. segue su fonte puntosicuro.it

17/11/2008 - SEMINARIO "La protezione dei lavoratori dall’esposizione ai Campi Elettromagnetici: misure ed interventi"
A Pontecchio Marconi, il 26 novembre 2008

9:30
INTRODUZIONE ALLA GIORNATA
Gabriele Falciasecca - Fondazione Guglielmo Marconi, Università di Bologna

10:00÷13:00 Moderatore della sessione: Mario Frullone – Consorzio Elettra 2000

Intervengono: Omar Nicolini - Azienda USL di Modena, SPSAL
La legislazione per la prevenzione dei rischi da CEM sul luogo di lavoro

Fabrizio Maria Gobba – Università di Modena e Reggio Emilia, Dip. Medicina del Lavoro
Il medico competente: quale ruolo nella prevenzione del rischio da CEM?

Paolo Vecchia – ISS, ICNIRP
Effetti dei campi elettromagnetici sulla salute: conoscenze e incertezze

Paolo Rossi – ISPESL
Valutazione del rischio da CEM in reali situazioni lavorative

Giuseppe Sgorbati – ARPA Lombardia
Esposizione ai cem per il pubblico e per i lavoratori

13/11/2008 - Ilva. la regione Puglia va nella direzione giusta. Fuori luogo la posizione del ministero dell’Ambiente

Giorgio Cremaschi responsabile Fiom del settore siderurgico e dell’ambiente salute e sicurezza ha rilasciato oggi la seguente dichiarazione.

Come Fiom esprimiamo vivo apprezzamento per la decisione della Regione Puglia di porre dei limiti tassativi nella emissione di diossina e di altre sostanze inquinanti altamente nocive per la salute.
E’ una decisione che va nella giusta direzione di mettere in sicurezza sia il lavoro, sia la salute dei lavoratori e dei cittadini. Chiederemo all’Ilva di applicare rigorosamente queste norme, così come deve avvenire per tutte le altre imprese.
Da tempo sappiamo che il risparmio sulla salute e sulla sicurezza che possono fare le imprese si traduce in danni immediati e sicuri per le persone e in prospettiva anche in danni sulla efficienza delle aziende.
E’ bene ricordare che all’Ilva di Taranto in questi anni decine e decine di lavoratori sono morti per infortunio sul lavoro.
Investire oggi sulla salute e sulla sicurezza non solo è un dovere, ma è anche una necessità per qualificare il nostro apparato industriale.
Trovo pertanto priva di senso e totalmente fuori di luogo la paradossale posizione assunta dalla Ministra dell’Ambiente, che minaccia danni occupazionali se si tutela la salute. Queste posizioni retrograde devono essere sconfitte e per questo ci mobiliteremo.
Il 24 novembre diremo queste cose a Taranto in un’iniziativa pubblica sulla salute e la sicurezza all’Ilva organizzata da Fiom e Cgil.

13/11/2008 - Infortuni, firmato protocollo d'intesa Comune Roma-Inail Lazio

Antonio Napolitano: "Dal 2005 al 2008 dimezzati nella regione i casi mortali"

Roma, 13 nov. - (Adnkronos) - Firmato oggi in Campidoglio, fra il Comune di Roma, nella persona del sindaco Gianni Alemanno, e la direzione generale Inail del Lazio, rappresentata dal direttore regionale, l'architetto Antonio Napolitano, alla presenza del presidente nazionale Inail Marco Fabio Sartori, un protocollo d'intesa per la realizzazione di un laboratorio della cultura e della prassi della sicurezza nell'ambito del progetto 'Lavoro sicuro'.

I dati diffusi dall'Inail nel corso dell'incontro hanno evidenziato che nei mesi che vanno da gennaio ad agosto del 2008, rispetto allo stesso periodo del 2007, il numero dei casi mortali nel Lazio si e' pressoche' dimezzato, scendendo da 67 a 39 morti. Significativo anche il dato della capitale, che ha visto i casi mortali scendere da 44 a 21, nel periodo considerato; srguono Frosinone, da 14 a 6; Latina, da 6 a 5, e Rieti da 3 a 0. Positivo anche il confronto tra il 2006 e il 2007, che vede scendere le morti sul lavoro nel Lazio, da 114 a 96. "Siamo molto soddisfatti, ma adesso dovremo riempire di contenuti questa intesa. Negli anni che vanno dal 2005 al 2008 abbiamo realizzato parecchi progetti a Roma e nel Lazio e il numero dei morti nella regione e' considerevolmente diminuito. Il primo passo, dopo la firma di questo documento, sara' quello di individuare una serie di tecnici che si occuperanno nella pratica di progetti concreti", dichiara, a margine dell'incontro, Antonio Napolitano, direttore regionale dell'Inail, che aggiunge: "Visto che noi abbiamo un certo numero di lavoratori in condizioni lavorative abbastanza disagevoli, e penso ad esempio ai vigili urbani, bisogna che appunto questi tecnici considerino tutti i controlli sanitari che i lavoratori devono fare. Siamo perfettamente consapevoli dei rischi specifici di ogni categoria, e dobbiamo intervenire in maniera mirata".
"Riguardo al laboratorio sulla sicurezza - continua il presidente regionale dell'Inail - e' quello di collaborare con il Comune di Roma per la rilevazione delle criticita' ricorrenti in materia di sicurezza sul lavoro, sia nell'ambito dell'amministrazione comunale, sia nell'ambito delle aziende partecipate, per l'individuazione di interventi migliorativi. Con il protocollo si intende inoltre avviare una serie di attivita' per l'elaborazione di un sistema di gestione della sicurezza, nonche' di realizzare azioni di formazione alla luce delle nuove disposizioni del Dl n. 81/2008. Saranno messe a disposizione anche risorse professionali ed economiche per la realizzazione di progetti specifici per la sicurezza sui luoghi di lavoro''.
''Il protocollo d'intesa prevede infine la creazione - conclude Napolitano - di uffici di relazione con il pubblico per diffondere le informazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Tale diffusione riguardera' anche, oltre che le sedi territoriali dell'Inail, anche gli Urp, i Col e i Cfp municipali attraverso i quali potra' essere garantita anche l'erogazione dei servizi Inail all'utenza".
Il sindaco di Roma Alemanno ha spiegato:"Sin dall'insediamento abbiamo espresso la volonta' di proseguire l'impegno della precedente amministrazione sulla sicurezza sul lavoro, dando concretezza al protocollo firmato con le parti sociali sul quale si e' svolto un tavolo specifico settoriale durante il lavoro di concertazione del Dpf".
"Il protocollo che firmiamo oggi con l'Inail - continua Alemanno - si inserisce all'interno di questa strategia, aggiungendo pero' un elemento di forte stabilita' dal punto di vista tecnico e scientifico, e fornisce punti di riferimento senza i quali e' difficile andare in profondita'. Noi possiamo definire gli impegni e le risorse - conclude - ma se non abbiamo un punto di riferimento forte sul versante tecnico, non saremmo in grado di essere adeguatamente precisi; il protocollo con l'Inail rafforza un'alleanza che puo' dare risposte ancora piu' importanti".

13/11/2008 - SALUTE E SICUREZZA NEL COMPARTO DELLA PRODUZIONE DEL MOBILE IMBOTTITO

Queste linee guida sono state prodotte dall’Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (UOPSAL) di Forlì con l’obiettivo di promuovere il miglioramento della salute dei lavoratori del comparto mobile imbottito con specifico riferimento al rischio sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (individuazione, valutazione e gestione del rischio ergonomico). In una prospettiva di prevenzione di tali patologie, il documento affronta il tema della valutazione del rischio specificando il percorso che il datore di lavoro può seguire al fine di individuare tutte le misure di prevenzione. Le linee guida forniscono, infine, i risultati delle valutazioni per singola lavorazione e cercano di indicare gli interventi mirati alla riduzione e contenimento del rischio in oggetto. La trattazione specifica degli altri rischi presenti nelle diverse lavorazioni e delle patologie ad essi connessi sono stati affrontati nel volume dell’Ente Bilaterale Emilia Romagna (EBER) “Lavorazione del mobile imbottito” che verrà distribuito al comparto.

fonte sicurezzaonline.it

13/11/2008 - Le sanzioni vigenti per l'assenza della tessera di riconoscimento

Il Decreto 112/2008 ha modificato, non eliminato le sanzioni a carico del datore di lavoro e dei dirigenti. In mancanza di tessere di riconoscimento permane la sanzione da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore.

segue su fonte puntosicuro.it

12/11/2008 - Il nuovo numero della newsletter di ETUI-REHS Nouveau numéro N° 34 Juin 2008 - " LA SALUTE SUL LAVORO E' ANCHE UNA QUESTIONE DI DEMOCRAZIA"

Tumori professionali : le vostre lotte non vanno in fumo
Iluoghi di lavoro sono,in generale i grandi assenti delle politiche di prevenzione del cancro sia a livello degli stati membri che nella UE. Nel suo ultimo la Newsletter HESA mette in evidenza le iniziative di visibilizzazione dei fattori professionali che sono all'origine di certi tumori.
In Francia, in Scozia e in Italia , dei ricercatori impegnati , dei sindacalisti e degli attori associativi mettono a disposizione e in comune le loro competenze per rompere la cappa di piombo che circonda il dato dei tumori di origine professionale... L'editoriale di questo numero è del Direttore Laurent Vogel: " LA SALUTE SUL LAVORO E' ANCHE UNA QUESTIONE DI DEMOCRAZIA"

11/11/2008 - 11 novembre 2008 Incidenti sul lavoro. Ecco le immagini che continuano a documentare l'“insicurezza” di Messina e dei suoi cantieri

Dopo qualche mese e una nuova vittima vi mostriamo come in città la situazione ed i pericoli siano rimasti inalterati

“Incidente sul lavoro a Capo d'Orlando: ferito operaio caduto da un'impalcatura”.
“Incidente sul lavoro a Pace, muore un operaio, grave un compagno”.
“Incidente sul lavoro a Rione Taormina: operaio cade da un'impalcatura”.
“Antillo. Muore sul lavoro un operaio forestale”.
E per concludere: “Incidente sul lavoro sul Viale Regina Margherita, operaio muore cadendo dal quinto piano”.

Sono solo alcuni dei tragici incidenti sul lavoro avvenuti nell'ultimo anno in città e provincia e di cui vi abbiamo dato ampiamente notizia. Episodi che, nonostante si cerchi, o meglio, ci si augura non si ripetano più, tornano prepotentemente a “occupare” l'apertura del nostro giornale. Una piaga quella delle cosìdette morti bianche che tutt'altro che ridursi, “vanta” percentuali in continua crescita, in Italia, in Sicilia e purtroppo anche a Messina.

10/11/2008 - Segnalazione E' disponibile sul sito della Fondazione I-CSR il Rapporto della ricerca su : "La Salute e Sicurezza sul lavoro nelle piccole e medie imprese italiane, un approccio socialmente responsabile"

La ricerca presenta una introduzione del concetto di Responsabilità Sociale, considerandone l’evoluzione storica e le iniziative svolte in merito a livello nazionale e internazionale, oltre che la sua applicazione nell’ambito delle PMI e del tema specifico della salute e sicurezza.

Successivamente viene proposto un approfondimento del quadro normativo sulla salute e sicurezza a livello europeo e nazionale, al quale segue l’analisi degli indici istituzionali su tale materia.
Infine, vengono presentati i risultati di una indagine volta alla creazione di una “piattaforma” di buone pratiche orientate al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, che possa rappresentare uno strumento di monitoraggio e comparazione per le organizzazioni.

10/11/2008 - ARRIVA ANCHE A FORLÌ-CESENA "TIR-IGUARDA": UN PROGETTO PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCIDENTI TRA GLI AUTOTRASPORTATORI

Cna, Asaps e INAIL Emilia-Romagna insieme per monitorare i camionisti anche di Parma e Bologna, per attivare corsi di formazione e per informare circa le novità del settore

FORLÌ - Parte anche a Forlì e a Cesena "Tir-Iguarda", un progetto per ridurre il rischio di incidenti stradali tra gli autotrasportatori.
L'iniziativa, che coinvolge anche Parma e Bologna, è stata voluta da Cna e INAIL dell'Emilia-Romagna, in collaborazione con Asaps (Associazione sostenitori amici polizia stradale), per intervenire sulle cause degli incidenti, attraverso la formazione e l'informazione dei camionisti, per affermare una vera e propria cultura della sicurezza sul lavoro e per diffondere un modello di comportamento corretto da tenere alla guida di un mezzo pesante. L'obiettivo è quello di prevenire i fattori di rischio puntando sulle competenze, la competitività e la preparazione di chi sta al volante per lavoro. A Forlì-Cesena, nel 2006, ci sono stati 1.382 infortuni stradali (il 13,9% del totale degli infortuni sul lavoro) e 8 incidenti mortali (il 61,5% di tutti i decessi).

SEGUE SU FONTE INAIL.IT

10/11/2008 - La Cassazione sul potere di spesa da parte del datore di lavoro

È perfetta la delega in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche se il potere di spesa è stato subordinato dal delegante al preavviso dell’impegno della spesa stessa. Un parere discorde fra la Corte di Appello e la Cassazione. A cura di G. Porreca.

fonte puntosicuro.it

07/11/2008 - UMBRIA : INTESA FONDO FAMIGILIE VITTIME INCIDENTI LAVORO

Firmato ieri mattina a Perugia da Regione Umbria, Upi, Anci, Cgil, Uil, Cisl, Anmil, Claai, Confindustria, Confapi, Cna, Casa, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato Imprese, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti e Lega delle Cooperative un protocollo d'intesa che andrà ad incrementare il fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro. “Il documento - ha detto l'assessore Damiano Stufara - aggiunge un tassello in più all'impegno che la Regione porta avanti per scongiurare il pericolo degli incidenti sul lavoro in generale e, in particolare, delle morti bianche”. Le varie organizzazioni hanno deciso di sostenere un impegno di solidarietà a favore del Comitato Regionale denominato 'Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro' istituito dall'articolo 3 della legge regionale 21 febbraio 2008 numero 1. Nel fondo confluiranno, a partire da questo mese, i contributi volontari sia dei lavoratori, sia delle imprese che risponderanno all'invito rivolto loro dai soggetti firmatari del protocollo.

segue sui fonte ternioline.it

06/11/2008 - Salute: stress fa ammalare 10% lavoratori, piu' a rischio insegnanti e infermieri

Emergenza stress per i lavoratori italiani ed europei. Un problema che, in tutti i Paesi dell'Unione, colpisce il 10% della popolazione, per un totale di circa 40 milioni di persone (ma il dato è sottostimato) e che rappresenta la prima causa di malattia riferita dai lavoratori. E non si tratta solo di difficoltà di tipo organizzativo, visto che il 6% della forza lavoro del vecchio continente è stata esposta - nell'arco di 12 mesi - a minacce di violenza fisica, il 4% a violenza da parte di terzi e il 5% a molestie e mobbing. Sono i dati forniti dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), che oggi ha presentato a Roma la Conferenza europea sui rischi psicosociali nel lavoro, in programma mercoledì nella capitale.

adnkronos.it

05/11/2008 - Strumenti di Lavoro - QUADERNO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO IN CUCINA A BORDO DELLE NAVI a cura di IPSEMA

Generalità 11
Riferimenti 12
Premessa 13

1. Il rapporto tra salute e lavoro 15
2. La tutela legislativa 17
2.1 - Il sistema delle ispezioni 19
3. La valutazione dei rischi 21
3.1 - Pericolo e rischio 22
3.2 - Il procedimento logico della valutazione 23
3.3 - Misure tecniche, organizzative e procedurali 24
3.4 - La sorveglianza sanitaria 25
4. I soggetti della prevenzione 27
5. Elementi di rischio in cucina e loro prevenzione 33
5.1 - Prevenzione infortuni nelle aree trattamento cibi 34
5.2 - Attrezzature di lavoro 35
5.2.1 - affettatrice 36
5.2.2 - macina caffè 37
5.2.3 - impastatrice 37
5.2.4 - tritacarne 37
5.2.5 - coltelli 38
5.2.6 - friggitrici 42
5.2.7 - caldai, bagnomaria, forni a vapore, steamer, pentole 46
5.2.8 - forni a micro onde 48

6. Locali di lavoro e microclima 49
7. Impianti elettrici 53
8. Movimentazione manuale dei carichi 61
9. Igiene e salute 67
10. Agenti chimici 73
11. Riepilogo dei rischi relativi al lavoro del cuoco 77
12. La gestione delle emergenze 81
13. La sicurezza nei locali alloggio 85
14. La segnaletica di sicurezza 89


05/11/2008 - SETTIMANA EUROPEA DEI GIOVANI 2008

La Settimana Europea dei Giovani 2008 sarà celebrata nei 31 paesi che partecipano al programma Gioventù in Azione ed avrà luogo nella settimana dal 2 al 9 Novembre 2008.

Questa quarta edizione della Settimana Europea metterà in evidenza il successo di 20 anni di programmi europei per i giovani, guarderà ai risultati raggiunti e al loro sviluppo, traccerà, attraverso il dialogo strutturato con i giovani, gli indirizzi futuri delle politiche giovanili europee e contribuirà all’Anno Europeo del Dialogo Interculturale.

05/11/2008 - Caltanissetta, fuga di gas da petrolchimico Gela: 20 intossicati

I dipendenti hanno accusato nausea, bruciore alle via respiratorie e senso di asfissia. Numerose le telefonate giunte ai carabinieri anche da semplici cittadini, colti da malore dopo aver avvertito le esalazioni.
Una ventina di impiegati del petrolchimico Eni di Gela (Caltanissetta) sono rimasti intossicati a causa di una fuga di gas avvenuta nel pomeriggio. I dipendenti hanno accusato nausea, bruciore alle via respiratorie e senso di asfissia. Numerose le telefonate giunte ai carabinieri anche da semplici cittadini, colti da malore dopo aver avvertito le esalazioni. Sul posto per alcuni sopralluoghi ci sono i militari della compagnia di Gela.

segue su fonte ADNKRONOS

04/11/2008 - Campagna del'UGL : Lettera aperta a Renata Polverini – segretaria generale UGL di G.Tagliavento SNOP

E’ veramente un peccato.Dopo circa cinque anni di lavoro intenso in cui, pur tra tante difficoltà e contraddizioni, i Governi nazionali succedutisi e le Regioni, assieme ad ISPESL, INAIL e parti sociali, avevano imboccato la strada di un lavoro serio, di fondo, per rimuovere incrostazioni di decenni che hanno reso quasi impossibile passare dagli slogan alla programmazione su scala nazionale, si è tornati agli slogan.
Parlo della prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla sua campagna per un ritorno allo Stato della materia, ora condivisa con le Regioni.

segue su snop.it

04/11/2008 - Report su CONVEGNO "EVIDENCE BASED PREVENTION E LAVORO"
di Luisella Gilardi, DoRS

Si è tenuto a Firenze lo scorso 23 e 24 ottobre il Convegno “Ebp e lavoro”, sul tema della prevenzione di infortuni e malattie professionali.

In particolare sono stati presentati i risultati di studi di intervento in questo campo e la discussione ha riguardato soprattutto la valutazione di efficacia.
Interessanti i contributi di Henk van der Molen del "Coronel Institute of Occupational Health" dell’Università di Amsterdam e di Esther Lipscomb della "Duke University" del North Carolina USA.Il primo dei due relatori, autore della revisione Cochrane, riguardo l’efficacia degli interventi per la prevenzione degli infortuni nel comparto costruzioni, sottolinea il fatto che i criteri di inclusione degli studi nella revisioni sono piuttosto stringenti.
Il problema principale risiede nel disegno dello studio, la Cochrane Occupational Health Field , usa criteri che derivano dal campo clinico sia per l’inclusione degli studi sia per l’attribuzione dei diversi livelli di efficacia.
Per esempio se non sono disponibili RCT (randomized controlled trials) multipli o trial controllati di alta qualità con risultati positivi è impossibile che un intervento raggiunga il grado di “Strong Evidence”.La prof.ssa Lipscomb ha sottolineato la necessità di usare criteri più elastici in quanto, come è noto, sperimentare la bontà di un farmaco è molto diverso rispetto alla realizzazione di un intervento di prevenzione in contesti lavorativi molto complessi dove spesso il target è una comunità di lavoratori e non un singolo paziente.
Proprio per queste differenze, la Lipscomb conclude, affermando che anche gli studi per la valutazione di efficacia devono avere strumenti di misura differenti.

l'articolo segue su fonte DORS.IT

04/11/2008 - Sicurezza sul lavoro, intesa tra l'INAIL e il mondo delle coop

L'Istituto sta siglando con Legacoop, Agc, Unci e Confcooperative un accordo finalizzato alla sperimentazione di strategie a favore della prevenzione degli infortuni

ROMA - Una "task-force" col mondo delle cooperative per diffondere nelle imprese una più solida cultura della sicurezza. E' questo il contenuto dell'accordo di collaborazione che l'INAIL ha stretto con Legacoop, Agci e Unci e che, entro breve, sarà firmato anche con Confcooperative. Obiettivi dell'intesa la valutazione e la sperimentazione di strategie e soluzioni pratiche che favoriscano, da una parte, una maggiore responsabilità nei confronti della prevenzione e, dall'altra, premino le azioni messe in campo concretamente dalle aziende per contenere l'andamento infortunistico.
Mediante questa sinergia si procederà, così, all'individuazione dei settori di intervento sulla base dei quali definire degli specifici piani di attività in grado incidere sui livelli di sicurezza dell'ambiente di lavoro, sulla base dei parametri dei bisogni emergenti dal territorio e delle strutture produttive in esso operanti. Per quanto riguarda l'INAIL, ancora, nella fase preliminare all'avvio dei tavoli, l'Istituto - grazie ai dati forniti da Unioncamere - provvederà a "fotografare" lo stato attuale della situazione mediante un'indagine sull'andamento infortunistico nelle cooperative italiane. Se sono circa 49mila le imprese coinvolte dalle quattro sigle interessate dalla partnership, a beneficiare dei risultati raggiunti sarà la totalità delle 100mila imprese italiane operative nel comparto.

segue su fonte inail.it

03/11/2008 - La CES : L'amianto crisotilo deve essere registrato nella Convenzione di Rotterdam

La Confederazione Europea dei Sindacati (CES) mostra preoccupazione per la piega che stanno prendendo i negoziati in corso che hanno come oggetto l'iscrizione dell'amianto cristotilo nella lista delle sostanze coperte dalla Convenzione di Rotterdam. I paesi firmatari della Convenzione sono riuniti a Roma per decidere dell'aggiunta eventuale a questa lista di dud pesticidi e dell'amianto crisotilo.
"E' inaccettabile che l'amianto crisotilo sfugga di nuovo ai meccanismi di controllo delle sostanze dannose previsti dalla Convenzione di Rotterdam . E' la vita di centinaia di migliaia di lavoratori che è posta in gioco, così come viene posta in gioco la credibilità della Convenzione", ha dichiarato Walter Cerfeda, segretario confederale della CES responsabile della sicurezza sul lavoro.
Il Canada tenterà di nuovo di formare una coalizone di stati al fine di fare sbarramento alla iscrizione del crisotilo sulla lista delle sostanze coperte dalla Convenzione di Rotterdam.
Dopo l'interdizione dell'amianto nella UE che è definitiva dal 1° gennaio 2005, il Canada esporta principalmente la sua produzione nei paesi asiatici emegenti che sono l'India, Indonesia e Thailandia.

03/11/2008 - In Finlandia il saper lavorare in sicurezza è certificato dalla Occupational Safety Card

Sapere entrare in un cantiere, salire sui ponteggi piuttosto che operare in area di un altoforno senza farsi male o senza fare male ad altri richiede formazione, competenza, saper fare. In Finlandia hanno istituito da 11 anni la Occupational Safety Card. Le compagnie la richiedono e i lavoratori autonomi o dipendenti per averla debbono fare formazione per 1 giorno i lavoratori (pochino) 2 giorni i preposti (pochino ancora). In ogni caso ripetto al niente o quasi di formazione dei lavoratori italiani è tantissimo. L'idea è molto interessante e in ogni caso va in senso contrario alla disinvoltura con la quale il Ministro del Lavoro e della Salute Sacconi si appresta a "correggere" il D.lg 81/2008.

Fonti ENETOSH

03/11/2008 - Come compilare correttamente il DVR?

Disponibile un documento di indirizzo operativo per adempiere correttamente agli obblighi di legge relativi alla compilazione del documento di valutazione dei rischi. Un'intesa tra Confindustria e SPISAL della Provincia di Vicenza.Confindustria Vicenza e i responsabili SPISAL delle USSL della Provincia di Vicenza hanno sottoscritto in data 1 luglio 2008 un documento di intesa sulla valutazione dei rischi, utile anche per la divulgazione e l’informazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Il documento è rivolto principalmente a imprese e operatori aziendali e vuole porsi come documento di indirizzo operativo per adempiere correttamente agli obblighi di legge ma soprattutto alla promozione dell’organizzazione della sicurezza.

fonte puntosicuro.it

03/11/2008 - Incidenti sul lavoro, sito Web europeo

Ogni tre minuti e mezzo qualcuno nell'Unione Europea muore a causa del lavoro: una vera e propria strage che vede oltre 150.000 persone all'anno vittime di infortuni legati all'attività lavorativa (8.900) o a malattie professionali (142.000).
I lavoratori e i datori di lavoro hanno il diritto/dovere di conoscere i rischi che corrono e su come gestirli, ma gli organismi per la salute e la sicurezza dei singoli Stati membri dell’Unione europea spesso non sono in grado di centrare questi obiettivi da soli.
Ecco perché, nel 1996, è stata creata l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, con la missione di rendere i posti di lavoro dei Paesi membri più sicuri, più salutari e più produttivi.
L'Agenzia, che ha sede a Bilbao, in Spagna, si avvale di uno staff dedicato di specialisti e, a livello nazionale, è rappresentata da una rete di Focal point, che solitamente coincidono con le principali autorità in materia di SSL.

segue su Repubblica.it

31/10/2008 - ANNUNCIATA DAL MINISTRO MAURIZIO SACCONI, ALL'INDOMANI DI UN ALTRO "VENERDI" NERO", L'INTENZIONE DI VOLER PROMUOVERE, NELL'AMBITO DELLA DELEGA CHE IL GOVERNO HA AVUTA DAL PARLAMENTO, LA ISTITUZIONE IN ITALIA DI UNA AGENZIA UNICA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI.

E’ con soddisfazione ma anche con un po’ di perplessità che si accoglie la notizia che il Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi, all’indomani di un altro “venerdì nero” nel corso del quale si sono verificati 8 infortuni sul lavoro con esito mortale, ha annunciato di voler promuovere in Italia la istituzione di una agenzia nazionale unica per la sicurezza e la salute dei lavoratori ponendo questa iniziativa nell’ambito della delega che il Governo ha avuto dal Parlamento per quanto riguarda la materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. "Il governo – ha detto il ministro in una nota ufficiale - fa propri gli appelli del Presidente della Repubblica e dei Presidenti delle Camere per un impegno ancor più intenso dello Stato, delle Regioni e delle parti sociali affinché i luoghi delle attività produttive e le strade siano più sicuri per coloro che vi lavorano”. L'esecutivo, quindi” - ha aggiunto il Ministro Sacconi, "intende promuovere l'integrazione in un'unica Agenzia nazionale delle funzioni pubbliche dedicate alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, a partire da quelle attualmente gestite dall'Inail e dall'Ispesl” ed ha proseguito affermando che “la capacità di vigilanza su tutti i luoghi di lavoro potrà essere incrementata non solo dalla maggiore integrazione tra i corpi ispettivi dello Stato e delle Aziende sanitarie locali, ma anche dalla collaborazione di queste strutture con il controllo sociale che può essere garantito da una più diffusa rete di organismi bilaterali promossi dalle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori”.La soddisfazione dichiarata deriva dal fatto che la necessità di istituire in Italia delle agenzie per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro era stata già da tempo messa in evidenza da più parti ed anche dal nostro sito www.porreca.it il quale in una notizia del 10/7/2007 lanciava come proposta l’idea di istituire in Italia delle Agenzie Regionali per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, proposta che è stata oggetto anche di una lettera aperta che il sito stesso, nell’ambito dell’iter di approvazione della legge 3/8/2007 n. 123 con la quale il Parlamento ha delegato il Governo alla redazione di un unico testo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha inviata all’onorevole Pagliarini, Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati nella scorsa legislatura. “Istituiamo delle agenzie regionali per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro nella quale fare confluire gli ispettori tecnici del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro e gli ispettori dei dipartimenti di prevenzione e sicurezza del lavoro delle aziende sanitarie locali. è una idea e una proposta per cercare di risolvere il problema della pluralità degli organi di vigilanza” era il titolo dato dal sito alla notizia del 10/7/2007. Nella lettera all’onorevole Pagliarini si sosteneva, fra l’altro, che la soluzione delle Agenzie fosse l’unica in grado di risolvere in Italia il problema della razionalizzazione degli organi di vigilanza, del loro coordinamento, della eventuale sovrapposizione degli organi ispettivi e dell’attuazione degli indirizzi indicati nella stessa legge n. 123/2007. Nella stessa lettera veniva posto altresì in evidenza che il potenziamento dei Servizi Ispezione delle Direzioni Provinciali del Lavoro con l'assunzione di nuovi tecnici, portato come una delle misure essenziali per contrastare il verificarsi degli infortuni sul lavoro e per far migliorare le condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro, non aveva sortito gli effetti sperati in quanto i Servizi Ispezione del Lavoro delle Direzioni Provinciali del Lavoro svolgono la loro attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro sostanzialmente solo nel settore dei cantieri temporanei o mobili che costituiscono solamente uno dei settori oggetto del grave fenomeno infortunistico per cui la misura adottata, contrariamente a quanto veniva prospettato, rischiava di essere clamorosamente vanificata. L’azione degli ispettori del lavoro, infatti, si sviluppa prevalentemente nell’ambito del contrasto al lavoro nero che, se pure influisce sul fenomeno infortunistico, non ha certamente l’effetto diretto e immediato di portare a migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si rammenta che la legge delega n. 123/2007 all’art. 1 comma 2 lettera q) indicava fra gli obiettivi da raggiungere con l’emanazione del Testo Unico la “razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento”. Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si è dovuto invece osservare che tale indirizzo è stato completamente disatteso essendo stato in sostanza completamente confermato tutto l’apparato degli organi di vigilanza oggi esistente in Italia e rappresentato nell’art. 23 del D. Lgs. n. 626/1994, con l’unica eccezione di aver voluto coinvolgere anche l’Ispesl per la vigilanza nelle strutture sanitarie e con l’effetto, quindi, che invece di ridurre gli organi di vigilanza questi sono addirittura aumentati. E’ stata proprio questa osservazione ad indurre molti a riformulare la proposta di accentrare tutti gli organi ispettivi in un’unica struttura e di introdurre appunto le agenzie per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro.Condiviso quindi il sano obiettivo che il Ministro Sacconi vuole perseguire con la istituzione in Italia dell’Agenzia unica per la sicurezza sul lavoro, la perplessità ventilata deriva dalla natura da assegnare alla struttura organizzativa della istituendo Agenzia che sembrerebbe proporsi come centralizzata mentre più opportuna parrebbe la istituzione in Italia di Agenzie regionali a modello delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) con una organizzazione quindi che, oltre ad essere più vicina all’attuale struttura pubblica destinata alla vigilanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, da una parte non andrebbe incontro ad un inevitabile scombussolamento di tutto il sistema istituzionale e dall’altra sarebbe più conforme anche ad uno degli indirizzi esplicitamente indicati dalla stessa legge delega n. 123/2007 e cioè a quello di rispettare i principi di cui all’articolo 19 del D. Lgs. 19/12/1994 n. 758 il quale, come è noto, ha definito come organo di vigilanza “il personale ispettivo di cui all’art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (Riforma Sanitaria), fatte salve le diverse competenze previste da altre norme”. In tali Agenzie Regionali, ripartite in dipartimenti provinciali e suddivise in aree tematiche, potrebbero confluire sia gli ispettori tecnici del lavoro dei Servizi Ispezione del Lavoro delle Direzioni Provinciali del Lavoro che quelli dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie locali in maniera tale da realizzare un unico Ufficio ispettivo al quale affidare i compiti oggi svolti dalle strutture ispettive confluenti. Si potrebbe così razionalizzare e migliorare l'azione di vigilanza e risolvere anche l’annoso problema della sovrapposizione delle competenze fra gli organi di vigilanza statali e quelli locali, sovrapposizione per evitare la quale lo stesso disegno di legge delega citato aveva raccomandato di porre la massima attenzione e che oggi si riscontra soprattutto nella vigilanza nel settore dei cantieri temporanei o mobili o nello svolgimento delle funzioni di P. G. in materia di sicurezza sul lavoro e di infortuni sul lavoro. Al Ministero del Lavoro e della Salute potrebbero essere affidati nella nuova struttura i compiti di coordinamento fra gli organi dello Stato e le strutture regionali di vigilanza nonché di indirizzo e di guida onde garantire una uniformità di interventi negli ambiti regionali, compiti che del resto già gli rinvengono dall’art. 5 del D. Lgs. n. 81/2008 sul sistema istituzionale e dall’art. 6 dello stesso decreto legislativo sulla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, nonché di riconoscere, sentita la citata commissione consultiva permanente, la conformità di mezzi e sistemi di sicurezza alle vigenti normative, di attuare le direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di adeguare la normativa di natura tecnica contenuta nel D. Lgs. n. 81/2008 al progresso tecnologico.

24/10/2008 - APPROVATO DAL SENATO UN ORDINE DEL GIORNO PER IMPEGNARE IL GOVERNO AD INSERIRE IN TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO A DECORRERE DALL'ANNO SCOLASTICO 2008-2009 DEI PERCORSI DIDATTICI PER LA PROMOZIONE DI UNA CORRETTA CULTURA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

Nella Seduta del 23 ottobre 2008 il Senato della Repubblica nell’ambito della discussione del disegno di legge n. 1108 per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 137 recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, già discusso alla Camera dei deputati, ha approvato una serie di ordini del giorno fra i quali quello, a firma del vicepresidente dei senatori del PDL Oreste Tofani, che impegna il Governo ad assumere iniziative volte a prevedere che a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, siano inseriti in tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nel rispetto delle disposizioni e dei relativi principi di autonomia didattica e nell’ambito delle dotazioni finanziarie e di personale disponibili dalla legislazione vigente, dei percorsi didattici per la promozione di una corretta cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché a prevedere che i programmi di studio siano riorganizzati in modo tale che una parte dell’orario previsto sia dedicato alla informazione ed alla formazione sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. Con viva soddisfazione è stata accolta l'approvazione dell’ordine del giorno dal vicepresidente dei senatori del Pdl, Oreste Tofani il quale ha tenuto a sottolineare che ”la tragedia quasi quotidiana delle morti bianche ed i continui e numerosi incidenti sul lavoro impongono con urgenza un forte impegno delle istituzioni e delle forze politiche, nel rispetto di quel fondamentale principio costituzionale che sancisce la tutela del lavoro e della sua dignità”.

10/10/2008 - IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA ATTIVITA' IMPRENDITORIALE, PER QUANTO RIGUARDA IL LAVORO IRREGOLARE, SI APPLICA, SECONDO QUANTO INDICATO DAL MINISTERO DEL LAVORO IN UNA SUA NOTA DEL 2/10/2008, "NORMALMENTE DALLE ORE 12 DEL GIORNO SUCCESSIVO ALL'ACCESSO ISPETTIVO" E CON ESCLUSIONE NEI CONFRONTI DELLE MICROIMPRESE CON UN SOLO DIPENDENTE IRREGOLARMENTE OCCUPATO.

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute in merito alla applicazione della Direttiva del Ministro Sacconi, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota prot. 25/SEGR/0013270 del 2 ottobre 2008, in attesa della emanazione di più puntuali indicazioni operative, ha chiarito che il personale ispettivo è tenuto a rispettarla immediatamente con particolare riferimento all'istituto della sospensione dell'attività imprenditoriale che potrà essere adottato "normalmente dalle ore 12 del giorno successivo all'accesso ispettivo" e con esclusione della applicazione dello stesso provvedimento nei confronti delle microimprese con un solo dipendente irregolarmente occupato. Si rammenta che, secondo quanto prevede l'at. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro, per quanto riguarda il lavoro irregolare, può adottare il provvedimento di sospensione qualora riscontri l'impiego di personale in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.A proposito delle cosiddette microimprese si pone in evidenza che una definizione di tali imprese può essere individuata nella Raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale L. 124 del 20.05.2003, secondo la quale una impresa è definita come microimpresa allorquando ha un organico inferiore alle 10 persone.

La nota della Direzione Generale della Attività ispettiva
La Raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6/5/2003
08/10/2008 - 12 ottobre 2008 - Giornata vittime degli incidenti sul lavoro SI CELEBRERA’ A ROMA LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DELLA GIORNATA PER LE VITTIME DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO, CUI PARTECIPERA’ IL MINISTRO SACCONI

Ogni giorno, in Italia, sul lavoro si verificano 2.500 incidenti, muoiono 3 persone e 27 rimangono permanentemente invalide: cifre che testimoniano la persistente gravità di un fenomeno che resta una delle principali cause di morte, quasi il doppio rispetto agli omicidi. Per ricordare tutte le vittime degli infortuni sul lavoro il prossimo 12 ottobre l’ANMIL celebra la Giornata a loro dedicata, che è stata istituzionalizzata nella seconda domenica di ottobre, con direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1998 e del 2003, su richiesta della nostra Associazione.

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la Giornata commemorata dall’ANMIL - che da oltre 60 anni si occupa della tutela delle vittime del lavoro e raccoglie oltre 470.000 iscritti - vedrà la celebrazione nazionale in Campidoglio nella prestigiosa Aula Giulio Cesare, dalle ore 10.30 alle 12.30, alla quale parteciperanno le massime cariche istituzionali, a partire dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Sen. Maurizio Sacconi. Hanno inoltre dato la loro adesione il Presidente dell’INAIL Marco Fabio Sartori, il Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle morti bianche Sen. Oreste Tofani, il Segretario Generale UGL Renata Polverini, Segretario Confederale CGIL Paola Agnello Modica, i Segretari Confederali CISL Renzo Bellini ed Ermenegildo Bonfanti e il Segretario Confederale UIL Paolo Carcassi.

A causa del fenomeno degli infortuni sul lavoro nel nostro Paese si sono accumulati oltre 800.000 invalidi e quasi 130.000 vedove ed orfani, per i quali è necessario prevedere una più equa tutela rispetto a quella finora garantita. Basti pensare che una vedova percepisce in media una rendita INAIL di 700 euro mensili e tutte le prestazioni assistenziali non vengono adeguamenti dal 2000, subendo di conseguenza una perdita di valore economico del 20%. Per promuovere la Giornata verrà messo a disposizione delle emittenti televisive uno Spot dell’ANMIL per la sicurezza sul lavoro, realizzato dal regista Libero De Rienzo sulle note della canzone di Mariella Nava “Stasera torno prima”, donata dalla cantantautrice all’Associazione. Il Manifesto della 58ª Giornata è stato realizzato da Riccardo Venturi, fotoreporter dell’Agenzia Contrasto con cui l’ANMIL promuoverà a novembre un’eccezionale mostra fotografica dedicata a tutte le vittime del lavoro.
Per l’alto valore sociale dell’iniziativa, la Giornata ha avuto il Patrocinio del Segretariato Sociale Rai e la Campagna di sensibilizzazione.

Chiunque fosse interessato a partecipare alle manifestazioni sul territorio può rivolgersi alle Sezioni ANMIL provinciali. Per la manifestazione nazionale invece occorre contattare la Sezione ANMIL di Roma.

Resp. Ufficio Stampa - Marinella de Maffutiis Tel. 06.54196205-208-201 – 335.6870875
08/10/2008 - Chiarimenti del Ministero del Lavoro in merito ai dati da riportare sul tesserino di riconoscimento per il personale edile ed il rispetto del Codice in materia di protezione di dati personali
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha risposto all’istanza di interpello dell’ANIE (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche) che richiedeva chiarimenti circa i dati da riportare sul tesserino di riconoscimento per il personale occupato nei cantieri edili e il rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). In particolare l’ANIE chiede se “tenuto conto che, ai sensi della normativa in materia di privacy (D.Lgs. n. 196/2003), i dati personali trattati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità perseguita, anche se derivanti da obblighi di legge, - rispetto alle finalità generali perseguite dal citato art. 36 bis e rispetto all’esigenza che i dati riportati su detta tessera consentano l’identificazione del lavoratore – l’indicazione della data di nascita non risulti sproporzionata e possa, pertanto, essere omessa, risultando sufficiente l’indicazione degli altri elementi indicati dalla circolare n. 29/2006 (fotografia, nome e cognome del lavoratore, nome o ragione sociale del datore di lavoro).” Con il provvedimento dell'11 dicembre 2000, avente ad oggetto i cartellini identificativi dei lavoratori, il Garante per la protezione dei dati personali affrontava la problematica della conformità alla legislazione sulla privacy delle norme contrattuali e organizzative che impongono al personale, a contatto con l’utenza, di appuntare sul vestito o sulla divisa un cartellino identificativo contenente vari dati personali. Il Garante ha ritenuto che “i cartellini identificativi contenenti anche i dati anagrafici del lavoratore riportassero dati non pertinenti in quanto l’informazione contenuta nei cartellini e, grazie ad essi, diffusa in modo indifferenziato non fosse rilevante in relazione alle finalità di mera trasparenza e correttezza nel contatto con il pubblico o i clienti.”. La Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero non ritiene però "di dover aderire a questa interpretazione per il caso in esame" né alle osservazioni dell’interpellante in quanto "la tutela del diritto alla riservatezza può essere graduata ad opera del Legislatore in rapporto ad un’esigenza concreta – purché costituzionalmente protetta posta come termine di paragone (v. il caso di legittimità costituzionale dell’art. 132 D.Lgs. n. 196/2003 in Corte Cost. n. 372/2006); la maggiore o minore limitazione alla tutela del diritto alla riservatezza sarà costituzionalmente fondata se posta in relazione con la maggiore o minore gravità attribuita dal Legislatore ad illeciti diversi individuati secondo scelte di politica legislativa." Oltre a ciò, nell’interpello si conclude che “si consideri anche la necessità di leggere la norma de quo in correlazione con quanto sancito dal successivo comma 4: “i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori”. Il Registro di cantiere di cui all’art. 36 bis, comma 4, del D.L. n. 223/2006 – vidimato dalla competente D.P.L. e da tenersi sul luogo di lavoro
07/10/2008 - Un progetto per migliorare la registrazione delle segnalazioni di patologie correlate al lavoro. Un sistema di sorveglianza in grado di evidenziare anche i nuovi rischi lavorativi. Dall’ISPESL un modello strutturato denominato Malprof.
Le patologie correlate al lavoro rappresentano un rilevante problema di sanità pubblica, che pone come priorità di tutto il Sistema Sanitario Nazionale il mettere in atto strategie di intervento e azioni volte a migliorarne la conoscenza e, conseguentemente, la capacità di incidere sulla loro diminuzione. A tale proposito, l’Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (ISPESL) ha dato avvio al progetto Malprof con l’obiettivo di attivare un sistema di sorveglianza sulle patologie correlate al lavoro in grado di evidenziare anche i ‘nuovi rischi’ lavorativi, ovvero quelle patologie emergenti, eventualmente multifattoriali, che non trovano ancora una loro collocazione all’interno di una classificazione ufficialmente riconosciuta. L’obiettivo generale del progetto è quello di migliorare la raccolta e la registrazione delle segnalazioni di patologie correlate al lavoro da parte dei Servizi di prevenzione secondo un modello strutturato, denominato Malprof, che consenta di analizzare la possibile esistenza di nessi causali tra l’attività lavorativa e la patologia riscontrata nel lavoratore, alimentando la banca dati nazionale dell’ISPESL per l’analisi del fenomeno e garantendo la condivisione delle informazioni raccolte per obiettivi di sorveglianza nazionale.
07/10/2008 - Firmata il 18 settembre 2008 la Direttiva del Ministero del Lavoro in materia di servizi ispettivi e attività di vigilanza (ex art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 124 del 2004)
Si riportano di seguito alcuni passaggi della direttiva, aventi rilevanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le finalità della direttiva: "La presente direttiva, prendendo spunto dal radicale mutamento delle attività ispettive e di vigilanza a seguito della eliminazione dei libri paga e matricola e di altri libri obbligatori e della loro sostituzione, a far data dal 18 agosto 2008, con il libro unico del lavoro (articoli 39 e 40 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), intende rilanciare la filosofia preventiva e promozionale di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 contenente misure di razionalizzazione delle funzioni ispettive e di vigilanza in materia di previdenza sociale e di lavoro a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30." Sul punto relativo alle richieste di intervento, si stabilisce che "anche al fine di evitare una strumentalizzazione del ruolo dell’ispettore, si ritiene di non dover dare seguito a richieste anonime, presentate a mezzo posta, e-mail, fax o telefono. Di regola, e fatte salve alcune limitate eccezioni in cui emerga con palese e incontrovertibile evidenza la particolare gravità e attendibilità dei fatti denunciati, anche quando circostanziata o dettagliata, la denuncia anonima non può e non deve essere presa in considerazione per la programmazione di interventi ispettivi perché contraria ai principi di correttezza e trasparenza della azione della amministrazione pubblica." Sospensione dell'attività imprenditoriale, viene specificato che "restano fermi, naturalmente, gli eventuali provvedimenti di polizia giudiziaria (prescrizione obbligatoria ex articolo 15 del decreto legislativo n. 124 del 2004) ovvero l’eventuale provvedimento di sospensione della attività d’impresa ( articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legge n. 112 del 2008), i quali si aggiungeranno ai provvedimenti sanzionatori amministrativi semplificati. Quanto alla sospensione della attività d’impresa, peraltro, sembra opportuno un richiamo sulla opportunità di adottare tale grave provvedimento, penalmente sanzionato in caso di inottemperanza con la pena dell’arresto fino a sei mesi, in maniera tale da non creare intollerabili discriminazioni, ma anche in modo da non punire esasperatamente le microimprese. In questa prospettiva la discrezionalità dell’ispettore nella adozione del provvedimento dovrà limitarsi esclusivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge e delle condizioni di effettivo rischio e pericolo in una ottica di tutela e prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori. Si ritiene, dunque, che la sospensione possa essere adottata normalmente con decorrenza dalle ore 12 del giorno successivo all’accesso ispettivo ovvero, nell’edilizia e in agricoltura, dalla cessazione della attività in corso che non può essere utilmente interrotta, salvo che non vi sia pericolo imminente o grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi, nel qual caso l’ordine di sospensione dovrà essere impartito con decorrenza immediata. D’altro canto, per quanto concerne la percentuale di lavoratori “in nero”, si ritiene che nella micro-impresa trovata con un solo dipendente irregolarmente occupato non siano di regola sussistenti i requisiti essenziali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 idonei a sfociare in un provvedimento di sospensione
02/10/2008 - Fra le norme previste dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125 si evidenziano quelle che hanno modificato il codice penale consentendo pene più severe per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti e per l'omicidio commesso violando le norme sulla circolazione stradale e sugli infortuni sul lavoro.
Fra le norme previste dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) pubblicata sulla G.U. n. 173 del 25 luglio 2008, ed entrata in vigore il 26 luglio 2008, si evidenziano quelle che hanno modificato il codice penale consentendo pene più severe per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti e per l'omicidio commesso violando le norme sulla circolazione stradale e sugli infortuni sul lavoro.

Sono state così apportate modifiche:

- alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per assicurare priorità assoluta ai processi riguardanti delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e a quelle in materia di circolazione stradale e immigrazione;
- al Decreto Legislativo 274/2000 riguardante la competenza del giudice di pace a giudicare, oltre che su violazioni di norme relative alla prevenzione degli infortuni e le malattie professionali, anche su fatti commessi da soggetti in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- al Decreto Legislativo 285/1992 con l'applicazione di pene più severe per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (aumentata la durata dell'arresto e prevista la confisca del veicolo).

Art. 1 (Modifiche al codice penale), comma 1, lettera c) Legge 125/2008 All'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette»;
2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope»;
3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»; c-bis) all’articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma», sono sostituite dalle seguenti: «289, secondo, terzo e quarto comma».

Art. 2-bis (Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), comma 1, lettera b) Legge 125/2008

1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente:
«Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:
a) …. Omissis … ;
b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
c) ….. Omissis ….

Art. 2-ter - Misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali e' prevista la trattazione prioritaria –

1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i quali e' prevista la trattazione prioritaria, nei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'articolo 2-bis del presente decreto, i dirigenti degli uffici possono individuare i criteri e le modalità di rinvio della trattazione dei processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine ai quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, e la pena eventualmente da infliggere può essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 241 del 2006. Nell'individuazione dei criteri di rinvio di cui al presente comma i dirigenti degli uffici tengono, altresì, conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa.
2. Il rinvio della trattazione del processo non può avere durata superiore a diciotto mesi e il termine di prescrizione del reato rimane sospeso per tutta la durata del rinvio.
3. Il rinvio non può essere disposto se l'imputato si oppone ovvero se e' già stato dichiarato chiuso il dibattimento.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicati al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonché sulla trattazione prioritaria e sulla durata dei processi. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.
5. La parte civile costituita può trasferire l'azione in sede civile. In tal caso, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono abbreviati fino alla metà e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.
6. Nel corso dei processi di primo grado relativi ai reati in ordine ai quali, in caso di condanna, deve trovare applicazione la legge 31 luglio 2006, n. 241, l'imputato o il suo difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero, se ritengono che la pena possa essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 241 del 2006, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono formulare richiesta di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, anche se risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del medesimo codice di procedura penale.
7. La richiesta di cui al comma 6 può essere formulata anche quando sia già stata in precedenza presentata altra richiesta di applicazione della pena, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero la stessa sia stata rigettata dal giudice, sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.

Tale articolo pertanto prevede:

- misure per assicurare la rapida definizione dei processi;
- che i dirigenti degli uffici possono individuare i criteri e le modalità di rinvio della trattazione dei processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 rispetto ai quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto e la pena da infliggere può essere ridotta. Il rinvio non può avere durata superiore a 18 mesi e il termine di prescrizione del reato rimane sospeso per l'intera durata del rinvio;
- che il rinvio non può essere disposto se l'imputato si oppone o se è stato già chiuso il dibattimento.

Riportiamo infine il testo aggiornato dell'art. 589 del Codice Penale, in corsivo le modifiche:

Art. 589 Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a sette anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
01/10/2008 - Il nuovo contratto nazionale degli edili prevede sedici ore di formazione obbligatoria per i lavoratori che entrano nei cantieri per la prima volta. L’obbligo per le imprese decorrerà dal 1° gennaio 2009.
Il 25 settembre il Formedil, Ente nazionale per l'addestramento professionale nell'edilizia, e le parti sociali (Ance, Feneal - Uil, Filca – Cisl, Fillea – Cgil) hanno presentato la sperimentazione relativa alla principale novità prevista dal contratto nazionale per i lavoratori del comparto edile stipulato lo scorso giugno. Con l’obiettivo di contrastare nell’edilizia sia il problema del lavoro nero, recentemente sottolineato nella sua drammaticità da alcune pubblicazioni, sia gli infortuni sul lavoro, questo contratto prevede infatti sedici ore di formazione obbligatoria per i lavoratori che entrano nei cantiere per la prima volta. Questa novità, che riguarderà circa 80mila operai ogni anno, parte da gennaio 2009. Da questa data ogni impresa avrà l’obbligo di far partecipare il nuovo personale senza esperienza di cantiere a specifici corsi di base che si terranno presso la scuola edile più vicina. Il corso, che si svolgerà in due giornate a tempo pieno, fornirà ai partecipanti i rudimenti in materia di sicurezza, in modalità comprensibili anche ai lavoratori stranieri e con il rilascio di un “libretto formativo” che seguirà da quel momento l’evoluzione della formazione del lavoratore. Questa sperimentazione, che gode del patrocinio del ministero del Lavoro e dell'INAIL, rappresenta – secondo le parole del presidente di Formedil, Massimo Calzoni – è un “salto di qualità per tutti”. Infatti con le sedici ore “le imprese potranno usufruire di un servizio gratuito e qualificato che consente loro di avviare al lavoro al cantiere mano d'opera più consapevole e, soprattutto, iniziata professionalmente al mestiere edile. I due anni di sperimentazione diranno se questo strumento consentirà di ridurre le numerose sacche di irregolarità ancora esistenti di determinare una drastica riduzione degli infortuni”. Questo salto di qualità potrebbe preludere - come si auspica il presidente dell'INAIL, Marco Fabio Sartori – la possibilità futura che “in un ciclo produttivo ormai sempre più strutturato sulle esigenze della flessibilità” queste sedici ore di formazione potrebbero spettare al lavoratore non solamente al suo primo ingresso in un cantiere, ma anche “per ogni nuova mansione che egli dovrà affrontare". Ricordiamo che il nuovo contratto delle costruzioni ha anche riconfermato il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) come strumento forte per la verifica della regolarità delle imprese. Inoltre definisce i cosiddetti indici di congruità, che individuano non solo i corretti versamenti alle Casse Edili e agli istituti previdenziali, ma anche le percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera. Tutte iniziative che, insieme all’obbligo per le aziende di comunicare alle Scuole Edili i nominativi delle persone assunte e di avviarli alla formazione, consentono di contrastare con sempre maggiore efficacia l’elusione contributiva e il lavoro nero. fonte: puntosicuro
14/09/2008 - LA CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA ALLA REPUBBLICA ITALIANA, SULLA QUESTIONE DELLA NOMINA DEL COORDINATORE NEI CANTIERI.
La Corte di Giustizia Europea, su ricorso della Commissione delle Comunità Europee, ha condannato con sentenza del 25/7/2008 la Repubblica Italiana per non aver trascritto correttamente nell’ordinamento italiano la prescrizione relativa alla nomina del coordinatore nei cantieri temporanei o mobili.
10/09/2008 - Libro Unico del Lavoro: lo speciale dell'Adapt.
Il Libro Unico del Lavoro e la conseguente abrogazione del libro matricola e registro d'impresa ha richiamato l'attenzione di studiosi ed esperti della sicurezza sul lavoro e del lavoro in generale. La Fondazione Marco Biagi ha dedicato a tale argomento un numero Speciale del Bollettino Adapt. L'istituzione del Libro Unico del Lavoro e la conseguente abrogazione del libro matricola e registro d'impresa ha richiamato l'attenzione di studiosi ed esperti della sicurezza sul lavoro e del lavoro in generale. La Fondazione Marco Biagi ha dedicato a tale argomento un numero Speciale del Bollettino Adapt pubblicato in data 3 settembre e disponibile on line in formato .pdf. La pubblicazione raccoglie gli interventi di noti esperti del settore che approfondiscono i diversi aspetti legati alla novità del Libro Unico del Lavoro. Ogni articolo individua infatti un tema specifico come ad esempio i cambiamenti e le semplificazioni a cui va incontro il datore di lavoro così come l'ispettore del lavoro. Alcune relazione sono dedicate al discorso della semplificazione e del rapporto tra semplificazione, sanzioni e maxisanzione. Lo speciale riunisce inoltre alcuni documenti normativi di interesse nazionale come il Decreto legge n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (in GU, 25 2 Bollettino speciale 3 settembre 2008, n .6 giugno 2008, n. 147, suppl. ord. n. 152/L), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in GU, 21 agosto 2008, n. 195, suppl. ord. n. 196); il Decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, Modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio; la Circolare del Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali n. 20, Libro unico del lavoro e attività ispettiva. Articoli 39 e 40 del decreto legge n. 112 del 2008: prime istruzioni operative al personale ispettivo. >> Speciale Bollettino Adapt
10/09/2008 - Modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2008 è pubblicato il Decreto 9 luglio 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali concernente le “Modalità di tenuta e di conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio”. http://www.amblav.it/news_dettaglio.aspx?IDNews=5400
09/09/2008 - Aggiornamento dei principi europei in materia di interfaccia uomo-macchina.
Sulla Gazzetta Ufficiale L 216/1 del 12-8-2008 è pubblicata la Raccomandazione della Commissione 2008/653/CE del 26 maggio 2008 relativa ai sistemi sicuri ed efficienti di informazione e comunicazione di bordo: aggiornamento dei principi europei in materia di interfaccia uomo-macchina. http://www.amblav.it/news_dettaglio.aspx?IDNews=5393
28/08/2008 - DEFINITIVAMENTE IN VIGORE GLI AUMENTI DELLE PENE PER LESIONI ED OMICIDIO COLPOSO LEGATI A VIOLAZIONI DI NORME DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI.
Aggravate le pene nei casi di omicidio colposo e lesioni colpose legate ad inosservanze di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In vigore con la conversione in legge del decreto legge n. 92/2008. (G.U. n.173 del 25/07/2008)
23/08/2008 - Convertito in legge il decreto n. 112/2008
È stato convertito il decreto legge n. 112/2008 contenente l'abrogazione di alcune disposizioni riguardanti il provvedimento di sospensione delle attivita' imprenditoriali previsto dal testo unico per il contrasto al lavoro nero, la disciplina dell'orario di lavoro e la sicurezza degli impianti negli edifici.
22/08/2008 - Sacconi: Non modificheremo il Testo Unico: auspichiamo convergenza delle parti sociali|
Il Sen. Maurizio SACCONI, Ministro del Welfare, riguardo al "Testo unico" in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha sottolineato che: "Non saremo noi a prendere l'iniziativa, cosa che ci sarebbe consentita dalla delega aperta, ma saranno le parti, che ora sono divise tra rappresentanti dei lavoratori e delle imprese, a cercare una convergenza che poi il governo farà propria automaticamente"
22/08/2008 - Interessante sentenza della Corte di Cassazione in merito ai contenuti dei Piani di sicurezza e coordinamento dei cantieri temporanei e mobili.
“l PSC deve avere un contenuto specifico ed adeguato alle peculiari caratteristiche del cantiere a cui fa riferimento non deve essere una enciclopedia di tutti o quasi i rischi che possono verificarsi in un cantiere” ( Cassazione Penale Sez. III - Sentenza n. 21002 del 26 maggio 2008 - Pres. Altieri – Est. Mancini – P. M. Izzo – Ric. V. R. )
22/08/2008 - RSPP, post 14 febbraio: finita fase transitoria, nessuna proroga! Chi non ha frequentato i Corsi perde i requisiti e decade dalla nomina. Sanzioni penali per datori di lavoro che non li sostituiscono
Leggi la "nota" sulla scadenza del 14 febbraio 2008. Continuano a pervenirci centinaia di richieste sulla permanenza "dopo 14 febbraio 2008" dei requisiti per RSPP e ASPP. La risposta è univoca: Chi ha frequentato i Corsi è a posto; chi NON ha frequentato i Corsi perde i requisiti e decade dalla nomina. Sono sanzionati i datori di lavoro che non li sostituiscono. In caso di dubbio rivolgersi alla ASL competente!
20/08/2008 - Aggiornamento linne guida
Sono state aggiornate le linee guida "Installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali" con l'aggiunta di tre nuove schede di strutture di protezione per l'adeguamento di specifici modelli di trattori.
03/08/2008 - DVR, pubblicata la Legge 129/2008: proroga al 1 gennaio 2009 della Valutazione dei nuovi rischi previsti dal Testo Unico
La G.U. n. 180 del 2 agosto 2008, pubblica la Legge 129/2008, che prevede la proroga al 1° gennaio 2009 per l'adeguamento del documento di valutazione dei rischi alle nuove norme contenute nel testo unico. Fino a tale data restano in vigore le disposizioni sulla valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. 626/94 e norme collegate
03/08/2008 - Pubblicazione G.U.N.
E' stata pubblicata sulla g. u. n. 180 del 2/8/2008 la legge n. 129/2008 che rinvia all'1/1/2008 il termine per adeguare la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro alle nuove disposizioni fissate dal testo unico in materia di sicurezza sul lavoro.
18/07/2008 - Comunicazione INAIL
Comunicazione dell'INAIL in merito all'obbligo previsto dal testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di segnalare annualmente il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
17/07/2008 - Approvazione in Senato Disegno di legge s.735
Approvato in Senato il disegno di legge s.735 che dovra' convertire entro il 2 agosto 2008 il decreto legge n. 97/2008 con il quale e' stata prorogata l'applicazione di alcune disposizioni contenute nel testo unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.
11/07/2008 - Discussione in Senato Disegno di legge s.735
E' in discussione al Senato in questi giorni il disegno di legge s.735 che dovra' convertire entro il 2 agosto 2008 il decreto legge n. 97/2008 con il quale e' stata prorogata l'applicazione di alcune disposizioni contenute nel testo unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. si prevedono nuovi slittamenti ed un termine per redigere i nuovi dvr.
03/08/2008 - Proroga termini adeguamento disposizioni antincendio
Prorogati ancora una volta al 30 giugno 2009 i termini concessi per l'adeguamento alle disposizioni antincendio alle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto preesistenti al 1994 e che abbiano presentato il progetto di adeguamento entro il 30/6/2005.
29/06/2008 - Decreto legge n. 112/2008
Modificate ed abrogate con il decreto legge n. 112/2008 alcune disposizioni legislative riguardanti fra l'altro il provvedimento di sospensione delle attivita' imprenditoriali previsto dal testo unico per il contrasto al lavoro nero, la disciplina dell'orario di lavoro e la sicurezza degli impianti negli edifici.
28/06/2008 - Proroga termini fissati dal d. lgs. n. 81/2008
In arrivo un'altra proroga dei termini gia' fissati dal d. lgs. n. 81/2008. Riguarda il termine per adeguare i documenti di valutazione dei rischi nelle aziende che dal 29/7/2008 slittera' all'1/1/2009. E' inserita nel disegno di legge di conversione del d. l. n. 97/2008.
06/06/2008 - Proroghe all'applicazione del Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro
Inserite in un decreto legge pubblicato sulla g.u.n. 128 del 3/6/2008 sono giunte le prime due di una lunga e prevedibile serie di proroghe all'applicazione del testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d. lgs. n. 81/2008. riguardano l'obbligo di comunicare i dati relativi agli infortuni all'inail/ipsema ed il divieto di effettuare le visite mediche preassuntive.
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - REGIONE PUGLIA
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