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- La soppressione dell’ISPESL e dell’IPSEMA ed il rinvio al 31/12/2010 dell'entrata in vigore dell'obbligo della valutazione del rischio da stress lavoro correlato per le Pubbliche Amministrazioni sono due novità in materia di sicurezza sul lavoro contenute nel decreto legge n. 78 del 31/5/2010 sulla manovra economica.
E stato pubblicato sulla G. U. del 31/5/2010 il decreto legge n. 78 del 31/5/2010 contenente le misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Con lo stesso sono stati soppressi l'ISPESL e l'IPSEMA e le loro funzioni sono state attribuite all'INAIL. E' stata altresì rinviata al 31/12/2010 l'entrata in vigore dell'obbligo della valutazione del rischio stress lavoro correlato previsto dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. per quanto riguarda però solo le Pubbliche Amministrazioni.
Con l'art. 7 comma 1, infatti, di tale decreto legge, contenente la "Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti" è stato stabilito che:
"Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività delle attività previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l’IPSEMA e l’ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all’INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l’INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.”
e con l'art. 8 comma 12 dello stesso decreto legge sulla "Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche" è stato stabilito che:
"Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'at. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010.".
Il decreto legge è già in vigore dal 31/5/2010 ma dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni.
Particolare scalpore ha suscitato la soppressione dell'ISPESL ritenuto in sostanza un ente inutile, il quale a proposito ha divulgato un comunicato stampa ed ha lanciato un appello che vengono di seguito riportati.
COMUNICATO STAMPA
ISPESL: l’Istituto non è un “ente inutile”, ma indispensabile per la sicurezza e la salute dei lavoratori italiani. Con il provvedimento del Governo si chiude l’unico Ente di ricerca del Paese.
Nonostante il dimezzamento dei fondi, l’Ispesl è in grado di autofinanziarsi per più del 60% dello stanziamento concesso dallo Stato.
In relazione alle notizie di stampa si apprende che l’Ispesl (Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del Lavoro), unico Ente di ricerca del nostro Paese con vastissime competenze nel settore della prevenzione e della sicurezza dei lavoratori, nell’ambito della manovra finanziaria varata dal Consiglio dei Ministri del 25 maggio, risulterebbe soppresso.
Rimaniamo stupiti dalle notizie della soppressione e della definizione di ente inutile per l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).
L’etichetta, da alcuni attribuita, all’istituto di “Ente inutile” è offensiva per tutti i lavoratori, oltreché priva di fondamento.
L’Ispesl non solo non è ente inutile, ma nel silenzio del suo trentennale lavoro quotidiano, attraverso l’impegno e il sacrificio delle molteplici professionalità (ingegneri, medici, chimici, fisici, biologi, ecc) pur nella scarsità di mezzi, garantisce un apporto insostituibile di conoscenze, esperienze e formazione al sistema produttivo del nostro Paese nel delicato settore della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, fornendo un know how, patrimonio per l’Italia, apprezzato e riconosciuto non solo in ambito scientifico nazionale e internazionale ma da tutte le organizzazioni datoriali e sindacali.
Se è vero che gli infortuni mortali annui sono diminuiti da 1600 a 1200 (per parlare solo delle cosiddette morti bianche) ciò è ascrivibile anche a tutte le innumerevoli iniziative dell’Ispesl, messe in campo attraverso il suo personale.
L’Ente che soffre dall’anno 2000 una costante e vertiginosa riduzione di fondi, dimezzati nel corso di questi anni, da 110 a 58 milioni di euro, oltre ad un altrettanto drastica riduzione del personale per raggiunti limiti di età (senza possibilità di un fisiologico turn over, per il blocco delle assunzioni), non ha mai ridotto il proprio impegno per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Nonostante ciò l’Istituto si è costantemente adoperato nel corso di questi anni per avere mezzi e disponibilità per esercitare al meglio le proprie funzioni.
L’Istituto ha, infatti, accresciuto e ampliato tutti i possibili servizi che la legge gli consente di fare, riuscendo persino ad incrementare notevolmente le entrate proprie.
L’Istituto oggi è in grado di autofinanziarsi (35 milioni di euro) per più del 60 % dello stanziamento che perviene dallo Stato.
E questo lo si può considerare un “ente inutile”?
Chi si è impegnato e chi si impegna per conto del Governo e delle Autorità territoriali, per le aree di Taranto, Civitavecchia, Casale Monferrato, ovvero per i gravissimi problemi del terremoto a l’Aquila, in Abruzzo?
Chi è intervenuto per la sicurezza degli insediamenti a rischio di incidente rilevante o degli impianti energetici più complessi?
Chi ha fronteggiato le emergenze nazionali al fianco delle istituzioni territoriali e nazionali (incidente Monte Bianco, nave G. Montari, Gran Sasso, ThyssenKrupp, camere iperbariche, ecc...)?
Riteniamo in conclusione che non solo l’Ispesl non sia “ente inutile”, ma che sia “utilissimo” per il nostro sistema produttivo che si finanzia per gran parte da solo.
A questo punto sarebbe utile sapere in quale logica e con quali procedure sia stata disposta la “soppressione” dell’Ispesl con lo “scioglimento” nell’Inail.
Aspettiamo una risposta.
Il personale dell’Ispesl ce la chiede. Ce lo chiedono anche i lavoratori e i familiari delle vittime sul lavoro.
APPELLO CONTRO LA SOPPRESSIONE DELL'ISPESL
L'ISPESL, Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, ha investito per 30 anni denaro pubblico per dotarsi di attrezzature e personale ricercatore che lo hanno portato oggi ad essere conosciuto ed apprezzato dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale e di notevole utilità per la comunità economica e per i decisori politici.
Tutto questo rischia di essere vanificato e sperperato, la professionalità dei ricercatori mortificata, più di 500 fra borsisti e co.co.co che in questi anni hanno sopperito alla mancanza di organico rendendosi indispensabili, rimarranno disoccupati, in nome di un risparmio che se valutato correttamente risulta irrisorio.In nessun Paese europeo le ragioni della crisi hanno portato allo scioglimento degli enti di ricerca che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro e della riduzione delle tutele sociali.
Per tali motivi, si ritiene la scelta dell’inclusione dell’ISPESL tra gli Enti soppressi:
- non appropriata alla luce dei compiti e del ruolo istituzionale affidato dalle norme a ISPESL, compiti e ruolo ribaditi dal Governo con il D.Lgs.81/2008 ed il D.Lgs. 106/2009 in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- non in linea con le motivazioni alla base dell’ odierno decreto legge.
Chiediamo al Governo e al Parlamento di riconsiderare al più presto un provvedimento che depaupera un capitale umano e scientifico rilevante, e priva opinione pubblica, decisori pubblici ed organismi internazionali di un referente professionale autorevole e indipendente.
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- E' prevista con un ddl in discussione alla Camera l'abrogazione dell'obbligo da parte del datore di lavoro di dare notizia degli infortuni sul lavoro all'autorita' locale di Pubblica Sicurezza e l'introduzione dell'obbligo da parte dell'Istituto assicuratore di inviare una copia della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
E’ previsto con il ddl n. 3209-bis in discussione alla Camera dei Deputati (disegno di legge Brunetta contenente le “Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione”) l’abrogazione dell’art. 54 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 sul “Testo Unico delle disposizioni sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” con il quale viene attualmente imposto al datore di lavoro di dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, nel termine di due giorni, di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.
Con l’articolo 7 del ddl citato, inoltre, è prevista anche l’abrogazione del primo comma dell’art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965, e la sua sostituzione con una disposizione in base alla quale l’istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all’articolo 53 dello stesso decreto, deve rimettere, senza ritardo, un esemplare della denuncia alla Direzione Provinciale del lavoro, competente per territorio con riferimento al luogo dell’infortunio, per ogni caso di infortunio denunciato in conseguenza del quale un prestatore d’opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un’inabilità superiore a trenta giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all’obbligo dell’assicurazione.
L’art. 7 del ddl n. 3209-bis sulla “Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale” infatti così recita:
ART . 7.
(Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale).
“1. Al testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 54 è abrogato;
b) all’articolo 56, il primo comma è sostituito dal seguente:
L’istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all’articolo 53, deve rimettere senza ritardo, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d’opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un’inabilità superiore a trenta giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all’obbligo dell’assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell’infortunio”.
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- Radiazioni Ottiche: Indirizzi di Regioni, Ispesl e ISS.
Il 26 Aprile 2010 sarà pienamente in vigore e quindi sanzionabile, il Capo V del Titolo VIII del DLgs. 81/2008 sulla prevenzione del rischio da esposizione alle radiazioni ottiche artificiali.
Le radiazioni ottiche comprendono le componenti dello spettro elettromagnetico di lunghezza d’onda minore dei campi elettromagnetici e maggiore di quelle delle radiazioni ionizzanti; vengono comunemente suddivise nelle bande spettrali degli infrarossi, del visibile e dell’ultravioletto, anche nelle applicazioni laser, vale a dire fasci di radiazioni ottiche con peculiari caratteristiche di monocromaticità, coerenza, unidirezionalità e brillanza.
Le sorgenti di radiazioni ottiche artificiali - coerenti (laser) e - non coerenti (tutte le altre)
nelle attività lavorative sono molteplici e si ritrovano in diversi settori produttivi quali metalmeccanica, chimica, sanità e ricerca.
Esposizioni a radiazioni non coerenti possono verificarsi, ad esempio:
- per le radiazioni infrarosse in prossimità di riscaldatori radianti, forni di fusione metalli e vetro, lampade per riscaldamento a incandescenza;
- per le radiazioni visibili in caso di esposizione a talune sorgenti di illuminazione artificiale (lampade ad alogenuri metallici, al mercurio, sistemi LED …), lampade per uso medico o estetico, nelle operazioni di saldatura;
- per le radiazioni ultraviolette nel caso di operazioni di sterilizzazione, essiccazione inchiostri e vernici, fotoincisione, controlli difetti di fabbricazione e per esposizioni a lampade per uso medico (es.: fototerapia dermatologica) e/o estetico (abbronzatura) e/o di laboratorio ed ancora nelle operazioni di saldatura.
Esempi di applicazioni laser sono quelle per lavorazioni di materiali (taglio, saldatura, marcatura e incisione), applicazioni mediche e per uso estetico, per telecomunicazioni, informatica, metrologia e misure, nei laboratori di ricerca e legate a beni di consumo (lettori CD e “bar code” …) e intrattenimento (laser per discoteche e concerti …).
L’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro è causa di rischi per la salute, con particolare riguardo:
- agli occhi (con possibili lesioni alla congiuntiva, alla cornea, al cristallino, alla retina)
- sulla cute (con possibili eritemi, bruciature, tumori)
- alla sicurezza (possibili abbagliamenti/accecamenti temporanei, nonché rischi di incendio e di esplosione innescati dalle sorgenti o dal fascio di radiazione).
L’imminenza di questa scadenza, la novità dell’attenzione ad un rischio finora non specificatamente considerato dalla legislazione rendono particolarmente attuale l’aggiornamento delle “Indicazioni Operative” redatte dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con ISPESL e con l’Istituto Superiore di Sanità.
L’aggiornamento consta di 27 FAQ e 7 Allegati e completa un documento che nelle parti precedenti analizza i problemi più comuni legati alla valutazione del rischio, alle misure di prevenzione e protezione, alla tutela della salute ed alla
formazione ed informazione degli addetti per rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici ed agenti fisici in generale.
Il testo completo si articola così in 5 Capitoli e propone 113 FAQ alla risposta delle quali hanno contribuito, accanto ad operatori di ASL di tutta Italia, esperti di Università, di Enti ed Istituti nazionali, anche con la collaborazione di qualificati soggetti esterni.
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- Valutazione del RISCHIO STRESS-LAVORO CORRELATO: nuova Guida operativa delle
REGIONI.
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- OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER STUDENTI
Parere in merito all’obbligo di visita medica per studenti interessati da percorsi formativi in alternanza scuola/lavoro ed in tirocini formativi di orientamento.
La Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia volge un quesito in merito alla corretta applicazione della normativa relativa all’obbligo di sorveglianza sanitaria a cui sottoporre gli studenti in occasione di tirocini formativi presso un’impresa “ospitante”.
Il quesito volge a chiarire su cui ricade l’obbligo (quindi l’individuazione del soggetto in capo), di tutela psicofisica dello studente, se vada quindi individuato nella scuola professionale oppure nell’impresa presso la quale si svolge la prestazione lavorativa a scopo didattico/formativo.
Il Ministero del Lavoro – Direzione Generale Affari Generali e Risorse Umane, su impulso della Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia, si è espressa con una nota n.1650 del 04/11/2002 riportante i seguenti chiarimenti inequivoci:
- in nessun caso lo studente minorenne acquista la qualifica giuridica di “lavoratore minore” ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 977/67 e succ. modifiche: infatti, il campo di applicazione della legge n. 977/67, così come modificata dai DD.Lgss. n. 345/99 e n. 262/00, considera esclusivamente “i minori di diciotto anni, che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti”, contemplandosi quindi tutti i rapporti di lavoro, anche di natura autonoma, inclusi quelli speciali tra cui l’apprendistato, i contratti di formazione e lavoro, il lavoro a domicilio, ecc., ma non i rapporti didattici che coinvolgono gli studenti quand’anche partecipanti a corsi formativi che richiedono l’applicazione lavorativa presso imprese terze rispetto all’Istituto scolastico.
Ne deriva, pertanto, che non debbano trovare applicazione le disposizioni contenute nell’art. 8 della L. 977/67, come modificata dal D.Lgs. n.345/99 e dal D.Lgs. n.262/00;
- gli studenti partecipanti ai corsi di istruzione scolastica che prevedono un periodo lavorativo presso un’impresa “ospitante”, sono equiparati ai lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e 21 del D. Lgs.626/1994.
La normativa attuale di riferimento, il D.Lgs. n.81/2008 (nella sua ultima versione con le modifiche di cui al D.Lgs. n. 106/2009), nulla abbia innovato intervenendo a regolare la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, l’art. 2 prescrive che, ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al decreto medesimo, si debba, tra l’altro, intendere per lavoratore: ”persona che … svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, … ”; ma anche “..il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o … ” ed ancora “l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o alle apparecchiature in questione”.
In concreto all’obbligo di sorveglianza sanitaria, possiamo distinguere due casi:
- scuola in cui si “faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali” (es. scuole per operatori alimentari, alberghieri e della ristorazione; per le cure estetiche; edile e del territorio; …): lo studente è equiparato ad un lavoratore sin dal suo ingresso nella scuola;
- scuola al cui interno si eroga unicamente didattica frontale ovvero in cui non si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, etc., ma il cui percorso di studi preveda però un periodo di tirocinio dello studente presso un’azienda (es. scuola per infermieri): lo studente è equiparato a lavoratore unicamente nel momento in cui “entra in azienda”, vale a dire quando diventa beneficiario delle iniziative di tirocinio formativo e di orientamento presso l’impresa “ospitante”.
Possiamo quindi dedurre, dal secondo caso, che l’obbligo di tutela ricada solamente sull’impresa ospitante che dovrà sottoporre lo studente a sorveglianza sanitaria, in coerenza con gli esiti della valutazione dei rischi dell’impresa e/o dei rischi specifici di cui al Titolo I, capo IV del D.Lgs.626/04 (riportato anche nel nuovo D.Lgs.81/08) ai quali il minore può essere sottoposto durante la sua prestazione lavorativa di natura formativa e didattica. L’idoneità sanitaria sarà quindi certificata dal medico competente dell’impresa nel rispetto dell’art.41 del D.Lgs.81/08.
Nel primo caso, invece, l’obbligo di tutela di sorveglianza sanitaria (qualora sussista quale esito della valutazione dei rischi) ricade sia sul Dirigente scolastico in qualità di “datore di lavoro”, che sull’imprenditore che “ospita” lo studente.
Per non porre gravami eccessivi sulle aziende ospitanti (che potrebbero comportare una riduzione delle imprese disponibili ad ospitare studenti), si ritiene di suggerire un’interpretazione sostanziale e coordinata dei dettati normativi che renda più agevole l’ottemperanza a quest’obbligo.
Vengono, quindi, fornite le seguenti note al fine di agevolare questo servizio:
1) Ricognizione preliminare dei soggetti disponibili ad assumere la veste di “impresa ospitante”, da effettuarsi con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dei tirocini;
2) acquisizione da parte dell’ente di formazione del documento di valutazione di rischio (DVR) da parte delle aziende candidate. Detto documento dovrà opportunamente essere integrato con una “sezione dedicata ai tirocinanti” che rechi la specifica delle mansioni ed attività alle quali lo studente sarà adibito, delle macchine ed attrezzature da utilizzarsi, dei dispositivi di protezione individuale che saranno forniti, nonché un breve cenno sul tipo di formazione ed informazione che verrà erogata; dovranno altresì essere indicati i rischi specifici ai quali lo studente sarà esposto sia in considerazione delle condizioni degli ambienti di lavoro sia in ragione dell’inesperienza e della giovane età del tirocinante;
3) dette informazioni dovranno essere valutate dal il medico competente dell’Ente scolastico potrà validamente certificare l’idoneità dello studente sia con riferimento ai rischi connessi con le attività di laboratorio svolte a scuola sia con riferimento a quelli presenti presso il soggetto ospitante.
A tal proposito è assolutamente necessario che l’idoneità sanitaria dello studente sia certificata entro l’avvio delle attività didattiche e successivamente integrata, ove non ricorra quanto riportato al punto 4 seguente, con espresso riferimento al luogo di lavoro specifico sede concreta di svolgimento dell’attività lavorativo/didattica (intesa ad es. come “pasticceria Rossi, sede di Cremona Via della Libertà n. 45, piano terra”) ed oggetto della sezione del DVR dedicata espressamente all’impiego di tirocinanti;
4) è però imprescindibile, per garantire correttezza logico-giuridica alla esaustività dell’unica certificazione sanitaria fornita dal medico competente dell’Istituto scolastico, che l’impresa ospitante si impegni (sotto la propria responsabilità penale e civile) a garantire il persistere nel tempo delle condizioni di sicurezza evidenziate nel DVR (in particolare quelle di cui alla “sezione tirocinanti” per il tempo in cui gli studenti entreranno in azienda) ed a comunicare con immediatezza le eventuali variazioni delle condizioni di lavoro significative ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dall’art.29 comma 3 del D.Lgs n.81/08;
detto impegno dovrà essere opportunamente evidenziato nella sottoscrizione di una ella convezione tra scuola e impresa ospitante
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- In attesa che in sede di Conferenza permanente Stato-regioni siano definiti i contenuti minimi, la durata e le modalità di formazione dei lavoratori, secondo quanto disposto dall’art. 37, comma 2, quale validità hanno i corsi già effettuati dai lavoratori? La docenza dei corsi di aggiornamento può essere affidata ad un libero professionista e di quali requisiti deve essere in possesso affinchè la formazione possa risultare valida
In attesa della adozione delle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, la formazione effettuata dai lavoratori conserva la sua validità e va considerata alla stregua dei principi “generali” espressi dal comma 1 del citato articolo 1, ove si parla di formazione “sufficiente ed adeguata”.
Ove si voglia identificare un parametro orientativo per il datore di lavoro – sempre nella fase di attesa dell’accordo in Conferenza Stato-Regioni di cui all’articolo 37, comma 2, citato – ove questi intenda aggiornare e/o integrare la formazione dei propri lavoratori, è ragionevole utilizzare le disposizioni di cui al D.M. 16 gennaio 1997. Tale decreto ministeriale, tra l’altro, identifica unicamente aspetti contenutistici dei corsi, con la conseguenza che essi possono essere tenuti da un qualsiasi professionista, a condizione che il corso abbia le caratteristiche descritte dal decreto ministeriale citato. Resta inteso che il datore di lavoro rimane in ogni caso tenuto a fornire prova che la formazione effettuata sia stata realizzata non solo in maniera coerente con le previsioni di legge, ma anche in maniera reale ed efficace."
fonte: Ministero del Lavoro
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- IN PRIMO PIANO: “Nuove modalità di comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS”
Sono state impartite le istruzioni per la trasmissione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza all'INAIL.
Per maggiori informazioni scarica le circolari dell'INAIL.
• Scarica la Circolare INAIL (Formato PDF)
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- Chiarimento del Ministero del Lavoro circa le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione unico nei casi di aziende costituite da più unità produttive.
Il servizio di prevenzione e protezione rappresenta, nell’ambito delle norme antinfortunistiche dettate dal testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lo strumento normativo per eccellenza nella gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.
La possibilità di istituire il servizio di prevenzione e protezione unico nei casi di aziende costituite da più unità produttive, così come previsto dall’art. 31, comma 8 del d.lgs. 81/2008, è dettata dall’opportunità di una gestione più efficace in quanto centralizzata del SPP e dall’esigenza di risolvere problemi sorti in passato riguardo alla valutazione della sussistenza della ”autonomia finanziaria e tecnico funzionale” dell’unità produttiva, necessaria al fine di determinare l’insorgenza dell’obbligo di istituire un SPP all’interno della stessa, così come prescritto dal combinato disposto degli articoli 31, comma 1 e 2, e 2 comma 1, lettera t) del citato D.Lgs. n. 81/2008.
La medesima facoltà è stata estesa dal legislatore anche ai gruppi di imprese, per la cui definizione occorre far riferimento alla nozione di cui all’art. 2359 del codice civile, ai sensi della quale il fenomeno di aggregazione societaria sussiste per effetto del “controllo” di diritto, di fatto o contrattuale di una società nei confronti di un’altra.
Alla luce di quanto sopra, atteso anche che le società appartenenti a un gruppo, in assenza di limitazioni normativamente previste, possono anche svolgere attività di specie diversa e non funzionalmente collegate, nel caso di gruppi di imprese non solo è ammessa la facoltà ai vari datori di lavoro di delegare alla società capogruppo il compito di istituire il servizio di prevenzione e protezione ma anche la possibilità, per tutte le aziende collegate, di utilizzare tale servizio istituito da uno dei datori di lavoro delle aziende appartenenti al gruppo stesso.
Resta ferma, comunque, anche in tali ipotesi, la necessità di rispettare le previsioni di cui ai commi 6 (con riferimento alla necessità di istituire un servizio di prevenzione e protezione interno a ciascuna struttura di riferimento ove ricorrano le condizioni ivi indicate) e comma 7 dell’articolo 31”.
In tal senso si ricorda che l’esigenza dell’istituzione di un SPP interno deriva dalla necessità, particolarmente sentita riguardo a determinate aziende, che gli ASPP e i RSPP possiedano una esperienza diretta e personale del processo produttivo dell’azienda e una conoscenza delle potenzialità rischiose legate ai fattori ambientali, strutturali, tecnici e organizzativi dell’ambiente di lavoro.
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- Napolitano: "Sull'amianto profili problematici" - Rinviato alle Camere il Ddl Lavoro. Il Presidente della Repubblica sollecita un'ulteriore riflessione sull'articolo 20 che disciplina gli infortuni e l'igiene sul lavoro e con il quale si cancellavano le responsabilità per l'esposizione al rischio amianto a bordo delle navi della Marina militare
ROMA - Con l'articolo 20 del ddl lavoro "si è inteso evitare che alle morti o alle lesioni subite dal personale imbarcato su navigli militari e cagionate dal contatto con l'amianto, possano continuare ad applicarsi, come invece sta accadendo in procedimenti attualmente pendenti davanti ad autorità giudiziarie, le sanzioni penali stabilite dal Dpr 19 marzo 1956, n. 303, che disciplina l'applicazione di tali sanzioni, escludendole unicamente nei casi di morti o lesioni subite da personale imbarcato su navi mercantili".
Secondo Napolitano l'articolo 20 in questione presenta inoltre "profili problematici anche nella parte, in se largamente condivisibile, che riguarda la salvezza del diritto del lavoratore al risarcimento dei danni eventualmente subiti. In assenza di disposizioni specifiche, non rinvenibili nella legge, che pongano a carico dello Stato un obbligo di indennizzo, il risarcimento del danno ingiusto è possibile esclusivamente in presenza di un ‘fatto doloso o colposo' addebitabile a un soggetto individuato (art. 2043 del codice civile). Qualora la efficacia della norma generatrice di responsabilità sia fatta cessare, con la conseguente non punibilità delle lesioni o delle morti cagionate su navigli di Stato, non è infatti più possibile individuare il soggetto giuridicamente obbligato e configurare ipotesi di ‘dolo o colpa' nella determinazione del danno".
Per conseguire in modo "da un lato tecnicamente corretto ed efficace, e dall'altro non esposto a possibili censure di illegittimità costituzionale, le finalità che la disposizione in esame si propone, appare quindi necessario escludere la responsabilità penale attualmente prevista per i soggetti responsabili di alcune categorie di navigli, in linea del resto con gli adattamenti previsti dal citato testo unico n. 81 del 2008, e prevedere, come già accade per altre infermità conseguenti ad attività di servizio - ha poi concluso Napolitano - un autonomo titolo per la corresponsione di indennizzi per i danni arrecati alla salute dei lavoratori".
"I lavoratori esposti a rischio amianto devono essere tutelati ovunque questa esposizione si verifichi. E' assurdo che all'interno di un provvedimento che si sarebbe dovuto occupare di sicurezza sul lavoro, siano state inserite norme - ha dichiarato, alla notizia del rinvio, la vicepresidente dei deputati Pd, Rosa Villecco Calipari - che hanno determinato un vuoto legislativo, per chi opera a bordo del naviglio di Stato o è imbarcato sulle nostre navi militari". "Riconoscere l'esistenza di un rischio amianto a bordo delle navi militari con riferimento alle attività svolte dal personale - ha ricordato la vicepresidente Pd - è una condizione necessaria per accedere in via amministrativa, cioè in modo semplice e diretto, alle misure risarcitorie stabilendo nel contempo il diritto-dovere alla prevenzione e adottando tutte le precauzioni previste".
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- INAIL: D.Lgs. 81/08 - Approfondimenti (Valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi e nuovo Manuale di primo soccorso)
Un approfondimento sulla valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi con riferimento alla scelta dei valori di riferimento alla luce del D.Lgs. 81/2008.
Affrontiamo uno dei problemi che si è avuto nel passaggio dal D.Lgs. 626/94 al Decreto legislativo 81/2008 per quanto riguarda la movimentazione dei carichi quale possibile rischio per le strutture della colonna dorsolombare.
Se ad esempio nelle Linee Guida sull’applicazione del D.Lgs. 626/94 – pubblicate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome nel 1996 – vennero indicati valori ponderali di 30 kg per i maschi e 20 kg per le femmine, ora il Titolo VI (“Movimentazione manuale dei carichi”) del D.Lgs. 81/2008 non indica valori ponderali specifici ed è necessario individuare nuovi valori di riferimento.
Se si esaminano e propongono nuovi valori ponderali nel numero di Aprile/Giugno 2009 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia in un articolo dal titolo “Valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi: la scelta dei valori di riferimento alla luce del D.Lgs. 81/2008”, a cura di A. Baracco, M. Coggiola, G. Discalzi, F. Perrelli e C. Romano.
Scarica l'approfondimento
L'Inail ha aggiornato al D.lgs. 81/08 il manuale di primo soccorso, uno strumento adatto a supportare i corsi di formazione. Le definizioni, la normativa, il piano di primo soccorso e le azioni corrette del soccorritore.
Il manuale fornisce - in modo chiaro, sintetico ed efficace - le indicazioni “necessarie a fronteggiare le emergenze di natura sanitaria senza sconfinare in indicazioni ed istruzioni che oltrepassino le competenze e le capacità dell’addetto”.
In questo senso il volume può costituire un utile sussidio per il Medico Competente che curi l'organizzazione di corsi di formazione/informazione in materia: fornisce un primo livello di conoscenza che il docente può “modulare secondo la natura ed il grado dell’assistenza medica d'emergenza, in base alle disposizioni di legge e le esigenze della struttura ove opera, in ordine al numero di lavoratori occupati, la natura dell'attività, i fattori di rischio presenti”.
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02/03/2010 - IN PRIMO PIANO: “La sicurezza nel cantiere edile alla luce del D. Lgs 106/09 di modifica al Testo Unico”
Taranto 12 Marzo 2010
ore 9.00
SALA RESTA
Centro Congressi
Cittadella delle Imprese
Viale Virgilio 152 - Taranto
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02/03/2010 - DOPO PIÙ DI 40 ANNI LE COMPETENZE PER IL RILASCIO DEI PATENTINI DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI VERRANNO TRASFERITE DAL MINISTERO DEL LAVORO ALLE REGIONI. DICHIARATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE LA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME CHE ATTRIBUISCONO ATTUALMENTE LA COMPETENZA ALLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO. UNA NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO CON LE PRIME ISTRUZIONI
La Corte Costituzionale, a seguito del ricorso presentato da alcune Regioni, che ne hanno reclamata la competenza, ha dichiarata con la sentenza n. 250 del 16/7/2009 la illegittimità costituzionale dell'art. 287 del D. Lgs. 3/4/2006 n. 152, contenente le norme in materia ambientale, nella parte in cui esso attribuisce alle Direzioni Provinciali del Lavoro (già Ispettorati Provinciali del Lavoro) la competenza a rilasciare i patentini di abilitazione alla conduzione di impianti termici e nella parte in cui assegna al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali quella di disciplinare i corsi e gli esami per il rilascio dei patentini stessi.
Si rammenta che, secondo l'art. 287 comma 1 del citato D. Lgs. n. 152/2006:
"Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti. Presso ciascun Ispettorato provinciale del lavoro è compilato e aggiornato un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici, la cui copia è tenuta anche presso l'autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco",
ed in base poi al comma 5 dello stesso D. Lgs. n. 152/2006:
"Il patentino può essere in qualsiasi momento revocato dall'Ispettorato provinciale del lavoro in caso di irregolare conduzione dell'impianto. A tal fine l'autorità competente comunica all'Ispettorato i casi di irregolare conduzione accertati. Il provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore ai sensi degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non ha effetto sul patentino di cui al presente articolo".
Per quanto riguarda poi la disciplina dei corsi e degli esami, il comma 6 del citato D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che:
"Il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 12 agosto 1968 stabilisce la disciplina dei corsi e degli esami di cui al comma 1 e delle revisioni dei patentini. Alla modifica e all'integrazione di tale decreto si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".
La Corte Costituzionale, nell'accettare i ricorsi presentati dalle Regioni, ha tenuto a sottolineare che le attuali disposizioni in materia ambientale, per quanto riguarda il rilascio dei patentini di abilitazione alla conduzione di impianti termici nonché le modalità di svolgimento dei relativi corsi di formazione e degli esami finali, attribuiscono illegittimamente allo Stato delle funzioni amministrative e delle competenze riservate invece alla sfera regionale ed ha pertanto dichiarata la illegittimità delle disposizioni impugnate nella sola parte però in cui essa invade la competenza regionale ossia limitatamente, nel comma 1, alle parole "rilasciato dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale", nel comma 5, relativo alle revoche dei patentini, alle parole "dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro" ed all'intero comma 6, relativo alla disciplina dei corsi e degli esami, trattandosi di disposizioni intrinsicamente collegate a quelle di cui al comma 1.
La stessa Corte Costituzionale ha tenuto a precisare altresì che la successiva previsione delle disposizioni concernenti la compilazione di un registro presso l'Ispettorato non comporta invece lesioni delle attribuzioni regionali perseguendo una mera finalità notiziale.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali ha diramata alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro, a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale, una nota del 6/11/2009 con la quale ha fornito le prime istruzioni in merito ed ha comunicato alle stesse di ritenere che le procedure già avviate relative agli esami per il conseguimento dei patentini di abilitazione ed al rilascio degli stessi debbano essere comunque portate a termine al fine di assicurare una continuità dell’azione amministrativa.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 250/2009
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02/03/2010 - Revisione IARC su valutazione cancerogenicità agenti chimici
L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha recentemente pubblicato i risultati preliminari del gruppo di lavoro che nello scorso ottobre 2009 ha sottoposto a rivalutazione il potere cancerogeno di un certo numero di composti chimici, miscele complesse ed esposizioni professionali, allo scopo di meglio identificare i rispettivi organi bersaglio e i meccanismi di cancerogenicità. Si legge nel documento, curato da Marco Bottazzi e Gabriele Norcia della Consulenza medico-legale Inca-Cgil che queste valutazioni costituiranno la sesta e ultima parte della monografia numero 100 in corso di preparazione. Vengono intanto segnalate le novità che sono emerse dal Gruppo di Lavoro mentre verranno poi esaminate dettagliatamente le diverse sostanze/miscele/lavorazioni oggetto di valutazione ed infine elencate tutte le sostanze, miscele ed esposizioni professionali classificate ad oggi al gruppo 1.
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02/03/2010 - "Direttiva Macchine": pubblicato D.Lgs. 17/2010, entra in vigore il 6 marzo 2010
Il D.Lgs. 17/2010 è' pubblicato sul S.O. n. 36 della Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010 "Direttiva Macchine": pubblicato D.Lgs. 17/2010: entra in vigore il 6 marzo 2010;
-abroga il DPR 459/1996; - (G.U. n. 41 del 19 febbraio 2010)
Il D.Lgs. 17/2010:
- ABROGA il precedente DPR 24 luglio 1996, n. 459; è fatta salva la residua applicazione delle disposizioni transitorie contenute nel precedente regolamento governativo, che riguarda le macchine costruite ante direttiva 89/392/CEE e che comunque continuano ad essere vendute, noleggiate o concesse in uso o in locazione finanziaria. sono inseriti anche le quasi-macchine tra i prodotti normati, oltre a quanto contenuto nel campo di applicazione della precedente direttiva macchine.
- contiene esclusioni dal campo di applicazione.
-viene meglio definito il confine tra la direttiva macchine e la direttiva 2006/95/CE, c.d. "direttiva bassa tensione"
- "definizioni": sono definite le «quasi-macchine», che risultano essere gli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata.
Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal decreto
- le "quasi-macchine" subiscono una sorveglianza del mercato.
I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo sono ora comunicati anche al Coordinamento regionale di settore istituito presso la Conferenza Stato-Regioni.
contiene Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose per le macchine a pericolosità più elevate (allegato IV) varia la procedura fin'ora adottata per la direttiva precedente
-indica le procedure di valutazione della conformità delle "quasi macchine". Anche per le quasi-macchine sono stabilite ora procedure di valutazione della conformità di una quasi-macchina, da parte del fabbricante o suo mandatario, prima dell'immissione sul mercato
-Marcatura «CE» e l'articolo 13 - Non conformità della marcatura: non presentano differenze con gli adempimenti stabiliti nella precedente direttiva rinvia la parte relativa agli ASCENSORI a fonte secondaria, per le necessarie modifiche al DPR 30 aprile 1999, n. 162
SANZIONI. Fatte salve le ipotesi, nei casi più gravi, di configurabilità di reato quali la frode in commercio, la truffa, ecc., in particolare, il D.Lgs. 17/2010 prevede:
- la condotta più grave è stata ravvisata nell'assenza dei requisiti di conformità richiesti dall'allegato I del decreto (sanzione amministrativa da euro 4.000,00 ad euro 24.000,00);
- al fine di agevolare l'attività di sorveglianza, è stata prevista l'autonoma rilevanza - a fini sanzionatori - dell'omessa esibizione della documentazione tecnica che il fabbricante o il suo mandatario è tenuto ad avere ed esibire (sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00);
- è stata sanzionata autonomamente la meno grave immissione sul mercato di un bene sì conforme ai requisiti tecnici ma privo della dichiarazione di conformità (sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00);
- tutela la marcatura CE sanzionando maliziose apposizioni di marcature, segni od iscrizioni che possano creare confusione ovvero che ne possano limitare la visibilità e la leggibilità (sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00);
- infine sanziona la pubblicità per macchine
- che non rispettano le prescrizioni del decreto legislativo (sanzione amministrativa da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00).
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02/03/2010 - Newsletter del Ministro del Lavoro sull'aumento le denunce di "tecnopatie": un fenomeno in emersione. Sono latenti e lente nella loro manifestazione, subdole, pericolose e spesso sottovalutate. Sono le malattie professionali, patologie che i lavoratori contraggono per effetto dei lavori svolti.
Newsletter del Ministro del Lavoro sull'aumento le denunce di "tecnopatie": un fenomeno in emersione. Sono latenti e lente nella loro manifestazione, subdole, pericolose e spesso sottovalutate.le malattie professionali, patologie che i lavoratori contraggono per effetto dei lavori svolti.
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02/03/2010 - Nuova Circolare 33/2009: sospensione imprese senza sicurezza lavoro o con lavoratori "in nero"
La circolare n. 33/2009 del ministero del Welfare è "l'unico documento" cui riferirsi per la corretta applicazione del potere di sospensione, e devono ritenersi superate le indicazioni di precedenti circolari già fornite dal Ministero. Cambiano le regole per la sospensione delle imprese che non rispettano le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro o che abbiano lavoratori "in nero".
Il provvedimento di sospensione ha il fine di "ar cessare il pericolo per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori2.
Prevede anche sanzioni legate all'impiego di "personale non risultante dalla documentazione obbligatoria" e alla violazione "in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro" gravi e reiterate.
Cambiano innanzitutto i soggetti affidatari del potere di sospensione: la competenza non sarà più dei funzionari che applicano la sospensione, ma dell’Ufficio da cui dipendono i funzionari.
Vale a dire, è l’Ufficio che, in virtù del rapporto interorganico, esercita tale potere mediante il proprio personale ispettivo.
La competenza del personale ispettivo è individuata nei seguenti ambiti: attività del settore delle costruzioni edili o di genio civile; lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati. Il personale ispettivo delle AA.SS.LL., inoltre, in virtù di una competenza di carattere generale in materia di salute e sicurezza, può adottare il provvedimento di sospensione anche in ogni altro ambito o settore merceologico.
La nuova disciplina mantiene la natura discrezionale del provvedimento, si legge infatti “gli organi di vigilanza possono adottare provvedimenti di sospensione” ma, di norma, la sospensione va adottata ogni qual volta ne siano accertati i presupposti. La discrezionalità risiede nella valutazione di circostanze particolari, cioè “laddove la sospensione dell’attività possa determinare una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento”, (la circolare n.33 riporta alcuni esempi, come la sospensione di uno di un lavoro di rimozione di materiali nocivi).
Sui presupposti per l’adozione del provvedimento, abbiamo già detto della presenza di lavoratori in nero, che “deve essere in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro”, dove il lavoratore in nero è “sconosciuto alla P.A.”, cioè non è stato impiegato con la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, e prescinde dalla tipologia di lavoro nell’impresa.
Le “gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” si riferisce a “violazione della stessa indole”, espressione che indica violazioni della medesima disposizione. Disposizioni diverse sono individuate nell’Allegato I.
Brevemente, segnaliamo gli altri paragrafi della circolare, che riguardano gli “effetti del provvedimento”, “l’adozione del provvedimento su segnalazione”, la “revoca del provvedimento", il “provvedimento di sospensione e sequestro penale” (qualora emergano le condizioni cautelari per l’adozione del provvedimento penale, il provvedimento amministrativo non deve essere adottato), e le sanzioni previste per “l’inottemperanza del provvedimento”, che prevede la possibilità di arresto da tre a sei mesi e il pagamento di un’ammenda.
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